Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23477 del 18/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 13/11/2015, dep. 18/11/2016), n.23477
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
S.A.;
– intimata –
e nei confronti di:
EQUIRALIA POLIS spa, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Polisi
ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Premuda n. 1/A;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 80/15/09, depositata il 23 marzo 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13
novembre 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
CORE Sergio, che ha concluso per raccoglimento del ricorso
principale e incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello principale nonchè quello incidentale della spa Equitalia Polis, con riguardo alla cartella di pagamento relativa ad IRPEF e ILOR per gli anni 1983 e 1984 notificata ad S.A. il 26 settembre 2006, emessa a seguito di sentenza della CTR depositata il 21 giugno 1999 e divenuta definitiva il 20 settembre 2000 per mancata impugnazione, ha confermato la decadenza dell’amministrazione, dichiarata dal primo giudice, per essere stata la detta cartella notificata tardivamente.
Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che alla specie trovava applicazione la L. n. 156 del 2005, approvata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, sicchè la notifica della cartella doveva avvenire “entro il secondo anno successivo alla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Essendo gli accertamenti, eseguiti dall’ufficio, divenuti esecutivi a seguito della sentenza della CTR, passata in giudicato il 20 settembre 2000, la notifica della cartella avvenuta in data 26 settembre 2006 è da ritenersi tardiva.
Equitalia Polis spa ha depositato controricorso proponendo un motivo di ricorso incidentale, mentre la contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2956 c.c. e falsa applicazione della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 ter, n. 1, lett. a) e n. 1, lett. c), assume che illegittimamente la CTR avrebbe ritenuto verificata la decadenza dal potere di riscossione per la notifica della cartella oltre il termine di cui alle disposizioni in rubrica, in fattispecie in cui la cartella era fondata su accertamento definitivo con sentenza passata in giudicato, e quindi non vi era luogo all’applicazione di decadenze, essendo applicabile solo il termine di prescrizione decennale ordinaria, nella specie non superato.
Analogo motivo di ricorso ha formulato l’agente della riscossione Equitalia Polis.
Il motivo, formulato da entrambi i ricorrenti, è fondato, ove si consideri che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “la riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace più ai termini di decadenza previsti per l’esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha valutato la legittimità” (Cass. n. 21623 del 2015, n. 5837 del 2011; Cass. sez. un., 10 dicembre 2009, n. 25790).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere definita nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate, ed in Euro 4.000, oltre alle spese generali nella misura forfetaria del 15% per Equitalia.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016