Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23477 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/10/2017),  n. 23477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13817-2016 proposto da:

ROMA CAPITALE già COMUNE DI ROMA C.F. (OMISSIS), in persona del

Commissario e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell’Avvocatura

Capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO MAGGIORE;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6146/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, Roma Capitale impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa ad un avviso di accertamento ICI emesso per parziale versamento dell’imposta per il 2004, relativamente alle aree di proprietà, site in (OMISSIS), lamentando la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e delle norme a queste connesse e correlate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello avevano disatteso la normativa vigente in materia di irrogazione delle sanzioni, ritenendo erroneamente che la proposta di conciliazione per la definizione della controversia potesse essere considerata di fatto equivalente alla rinuncia al ricorso in sede precontenziosa, con riconoscimento del beneficio premiale della riduzione delle sanzioni al 10%, in assenza non solo di una tale rinuncia ma della proposizione di ricorso avverso l’atto impositivo oggetto della presente controversia.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il contribuente che, nei termini per impugnare l’atto impositivo, esegua spontaneamente il pagamento dell’imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15 aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente, comportante la rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo” (Cass. ord. n. 18900/16).

Nel caso di specie, il contribuente, pur avendo attivato la conciliazione giudiziale, non ha pagato spontaneamente l’imposta, nè ha rinunciato a proporre ricorso avverso l’atto impositivo, di talchè non si vede come possa riconoscersi il beneficio del pagamento ridotto delle sanzioni a un terzo del loro ammontare di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15; nella vicenda, invece, non può che applicarsi il D.Lgs. n. 471 del 1993, art. 13 che prevede il pagamento della sanzione pari al 30% dell’importo non versato, secondo le possibili riduzioni contemplate da quest’ultima norma.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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