Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23476 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21838-2017 proposto da:

BANCO DI SARDEGNA SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31 presso lo

studio dell’avvocato VITO SOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIO ALESSANDRO BOZZO;

– ricorrente –

contro

S.C., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante pro tempore della D.S. SNC,

S.A.C., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato FABIO

ORLANDI, rappresentati e difesi dagli avvocati STEFANO CARBONI,

ANDREA SORGENTONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 224/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI –

Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nel novembre 2012, S.C., in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. D.S., C.M. e S.A.C. hanno convenuto avanti al Tribunale di Sassari la s.p.a. Banco di Sardegna (come allora diversamente denominata). Per chiedere, in particolare, la declaratoria di nullità di una serie di clausole regolanti i rapporti di conto anticipi e di conto corrente intervenuti tra le parti (e aperti nel 1988), nonchè l’accertamento del saldo dei conti medesimi, come depurato delle poste frutto delle clausole ritenute nulle (l’ulteriore richiesta, di ripetizione delle somme risultanti a credito, non è stata stata riproposta in sede di gravame).

Il Tribunale ha respinto in toto le domande attoree con la sentenza n. 476 del 2014.

2.- E’ seguito l’appello avanti alla Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari. Che lo ha accolto con sentenza depositata in data 9 giugno 2017.

3.- La Corte territoriale ha rilevato che “la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui è affermato il principio che grava sul correntista che agisca in accertamento negativo l’onere di dimostrare l’applicazione delle poste non dovute mediante la produzione in giudizio del titolo e della serie continua egli estratti conto. Detto onere deve invece essere soddisfatto a cura del soggetto che assume di essere creditore, sostenendo di avere stipulato un contratto bancario regolante il rapporto in conformità alle disposizioni vigenti al tempo della costituzione”.

“In ogni caso” – ha inoltre rilevato la pronuncia -, “gli attori avevano rivolto istanza ex art. 119, comma 4, TUB ben sei mesi prima dell’instaurazione della lite, quindi tempestivamente per consentire alla controparte di predisporre adeguata documentazione nei termini e per il periodo (ultimo decennio) previsti dalla norma citata, sicchè il tribunale avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica sulla base del materiale già acquisito in causa o, se insufficiente, previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..

4.- Con riferimento al tema dell’anatocismo, poi, la sentenza ha riscontrato che la relativa clausola contrattuale, come apposta in un contratto stipulato prima dell’1 luglio 2000 è “senz’altro nulla” e che “nei contratti stipulati successivamente alla nota Delib. CICR la capitalizzazione trimestrale (reciproca) è validamente applicata, in quanto consentita da apposita pattuizione”.

5.- In relazione alla commissione di massimo scoperto, inoltre, la pronuncia ha rilevato che la clausola che ne stabilisce l’applicazione è nulla, “se non viene applicata sulla quota di fido non utilizzata dal cliente e con coefficienti predeterminati in modo preciso”: “per mancanza di causa, posto che la remunerazione dell’utilizzazione della somma messa a disposizione dalla banca è rappresentata dagli interessi corrispettivi” e “per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.”.

6.- Avverso questo provvedimento la s.p.a. Banco di Sardegna propone ricorso, affidato a sei motivi di cassazione.

Gli intimati resistono, con unico controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- I motivi risultano intestati nei termini che qui di seguito vengono riprodotti.

Primo motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c., dell’art. 119TUB e dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Secondo motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Terzo motivo: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1343,1418 e 1419 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Quarto motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 120, comma 2, TUB e della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Quinto motivo: “violazione e falsa applicazione degli artt. 62,156 e 157 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Sesto motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 99 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

8.- Con il primo motivo, il ricorrente assume che la “Corte di Appello ha emanato un ordine di esibizione che non avrebbe dovuto essere emanato”: anche nei giudizi di accertamento negativo – si segnala – “è comunque onere dell’attore evitare un mero contenuto esplorativo alla domanda”.

D’altronde – prosegue il motivo -, l’azione, che è stata esperita dagli attori, è “comunque da classificarsi come ripetizione di indebito dal momento che il conto anticipi era chiuso…, mentre il conto ordinario non registrava movimenti” da tempo.

“Giova specificare” – si aggiunge ancora – “che la consegna dei contratti non rientra nella previsione dell’art. 119 TUB e nessun obbligo aveva la Banca di provvedere in tale senso”.

9.- Il motivo non merita di essere accolto.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “il diritto del cliente ad avere copia della documentazione… ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, con carattere non strumentale”. “Non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. e non può pertanto negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio… la natura meramente esplorativa dell’istanza in tal senso presentata” (così già Cass. n. 12 giugno 2006 11004; più di recente v. Cass. 8 febbraio 2019, n. 3875).

Il che a maggior ragione viene a valere nel caso, com’è quello presente, in cui la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. viene a fare seguito a una richiesta specificamente rivolta dal cliente alla banca ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, che è rimasta inevasa (per questa ipotesi Cass., 28 febbraio 2020, n. 10097; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27769; per il rilievo che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. viene a costituire lo strumento di attuazione processuale del diritto sostanziale che la norma dell’art. 119 consegna al cliente v. Cass., 14 marzo 2020, n. 6975).

10.- Ciò posto, va anche aggiunto che non si manifesta alcuna ragione per ritenere che le dette regole abbiano a subire una qualche linea di deviazione nel caso in cui l’azione sia proposta dal cliente e non dalla banca sia che abbia oggetto esclusivamente di accertamento (negativo del debito o positivo del credito) sia che contenga anche la domanda di ripetizione d’indebito (nella specie rinunciata). Infine risulta nuova la deduzione relativa alla esclusione della documentazione avente ad oggetto i contratti sulla cui esistenza e contenuto dispositivo non c’è traccia di contestazione nella pronuncia impugnata.

La legittimità dell’ordine di esibizione, in conclusione, non è scalfita dal regime di attribuzione dell’onus probandi ex art. 2697 c.c. nell’azione in oggetto ove i fatti costitutivi della domanda devono essere allegati e provati dall’attore.

11.- Con il secondo motivo, il ricorrente assume che la “Corte di Appello trascura di applicare i principi dell’onere probatorio a carico di controparte, che ne viene indebitamente sollevata con espletamento di CTU contabile”.

La CTU è da ritenere “esplorativa” – si viene così a puntualizzare – in ragione dell’insufficienza della documentazione versata in causa. Gli esiti della CTU “non sono affidabili ai fini di un corretto ricalcolo del saldo, come invece ritiene la Corte di merito là dove ritiene che per i periodi di mancanza di estratto conto si possa supplire con i relativi scalari”.

12.- Il motivo è in parte ripetitivo del primo ed in parte manifestamente infondato.

La valutazione del materiale probatorio presente è attività riservata al giudizio del merito, senza che possa intervenire un sindacato e controllo da parte di questa Corte, che non attenga alla ragionevolezza e alla plausibilità della motivazione nel concreto addotta (cfr., per tutte, la pronuncia di Cass., 8 agosto 2019, n. 21187).

Nel caso di specie, d’altro canto, il ricorrente non viene neppure a esplicitare la ragione per cui ritiene non affidabile il ricorso allo strumento degli estratti scalari (nei quali – così ha espressamente motivato la sentenza impugnata – “vengono registrati con la medesima valuta i movimenti per somma algebrica”).

13.- Il terzo motivo di ricorso assume che la statuizione di nullità della clausola contrattuale istitutiva della commissione di massimo scoperto va “contro gli ultimi arresti giurisprudenziali di legittimità”.

Così – si viene a riferire in proposito – la pronuncia di Cass. 22 giugno 2016, n. 12965 ha rilevato che la L. n. 2 del 2009 è venuta a “sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa”.

14.- Il motivo è inammissibile.

La commissione di massimo scoperto è onere economico che trova la sua fonte in un apposito patto, come nel concreto intervenuto tra banca e cliente nel contesto della stipulazione di un contratto di conto corrente.

Quale frutto dell’autonomia privata, tale clausola non dispone di un contenuto normativo necessariamente costante, identico in tutte le fattispecie concrete in cui la stessa viene a presentarsi. Nell’operatività, anzi, corrono parecchie varianti della clausola in discorso.

Posta questa situazione, è determinante la constatazione che il ricorrente non ha nemmeno riprodotto il testo della clausola in esame di cui si è discusso nella controversia così da rendere generica la censura.

Non meno determinante appare, d’altro canto, il rilievo che la Corte territoriale ha giudicato nulla la clausola, che è stata sottoposta al suo giudizio, anche per la distinta ragione che la stessa non rispetta i parametri della determinatezza dell’oggetto e contenuto del contratto, di cui all’art. 1346 c.c.: in effetti, il ricorrente non risulta proprio contestare questa ratio decidendi, pur in sè stessa autonoma e comunque assorbente.

15.- Con il quarto motivo, il ricorrente rileva che la pronuncia impugnata non ha tenuto nel debito conto quanto lo stesso aveva argomentato a riguardo della clausola di anatocismo, facente parte di conti correnti in discorso: quali contratti già pendenti all’epoca delle modifiche legislative introdotte con il D.Lgs. n. 342 del 1999, anche di modifica della norma dell’art. 120 TUB.

In particolare, viene segnalato che la Banca ha “provveduto a eseguire sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2000 la pubblicazione dell’avviso che avrebbe applicato, nel calcolo degli interessi, la capitalizzazione trimestrale reciproca, informandone il cliente con avviso contenuto negli estratti conto al 30 giugno 2000″, secondo quanto previsto dalla Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7.

L'”adeguamento dei vecchi contratti alla nuova normativa” – si aggiunge ancora – “non necessitava l’adesione del cliente, non potendosi seriamente dubitare dell’assenza di condizioni peggiorative nell’adeguamento del “vecchio” rapporto contrattuale alla nuova normativa”.

16.- Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo quanto rilevato dalla recente, ma consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma dell’art. 7 della citata Delib. CICR rappresenta un “norma transitoria che, ancorchè inserita nel contesto di un atto deliberativo assunto dal CICR a mente dell’art. 120, comma 2, TUB”, “si correla, per comunanza di fini, al D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3”, sicchè, essendosi dichiarata l’illegittimità costituzionale di quest’ultimo con sentenza n. 425 del 2000, la detta norma “è stata privata di efficacia” (cfr. Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769; Cass., 21 ottobre 2019, n. 26779; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3861; Cass., 12 marzo 2020, n. 7105 non massimate). Del resto, la stessa sussistenza di un potere di conformazione intertemporale della regola di anatocismo in capo all’autorità ammnistrativa del CICR si manifesta in sè incerta, posto che la norma dell’art. 120 TUB si limita ad assegnare al CICR un potere di semplice specificazione, per maggiore dettaglio, dei contenuti della detta regola.

Posta la pregressa nullità delle clausole anatocistiche (sino al tempo dell’avvenuta introduzione del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2), è pure da segnalare, d’altro canto, che l’introduzione nel contratto di conto corrente di clausole per questa materia comporta per il cliente – e proprio in ragione del fatto che trattasi di clausole che solo da quel tempo potevano aspirare a una valutazione di validità – un oggettivo peggioramento della condizione contrattuale del cliente: l’introduzione di queste clausole ha, in realtà, comportato “una regolazione ex novo dell’anatocismo” (sul punto si vedano altresì le già citate, e conformi, pronunce di Cass., n. 26769/2019; Cass., n. 26779/2019; Cass., 12 marzo 2020, n. 7105; Cass. 19 maggio 2020 n. 9140).

17.- Col quinto e col sesto motivo il ricorrente censura l'”erronea liquidazione dell’importo di Euro 8.033, 05 evidenziato a credito della società resistente a titolo di interessi attivi (CTU ultima pagina, “ricostruzione complessiva dei conti correnti”)”.

“Nessuna indicazione risulta in sentenza in ordine al riconoscimento di tale importo”, avverte il ricorrente nel quinto motivo.

Il contesto del sesto motivo allega, a sua volta, che la “Corte di appello riconosce e liquida il predetto importo per un titolo che non ha costituito oggetto di domanda dell’attore”.

18.- Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili.

Gli stessi non indicano i passi (luoghi e termini) in cui la sentenza impugnata avrebbe provveduto alla liquidazione della somma di Euro 8.033,05. Ciò che, per la verità, nella specie appare in sè cosa determinante, posto che la somma indicata non compare nel contesto della sentenza impugnata. Questa si limita invero ad accertare che il saldo del conto corrente risponde alla misura di “Euro 107.769,93 a favore del correntista”.

19.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

Le spese del giudizio – che seguono la regola della soccombenza – vengono liquidate in sede di dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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