Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23476 del 26/08/2021
Cassazione civile sez. III, 26/08/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 26/08/2021), n.23476
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36829-2019 proposto da:
O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI,
6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
COMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE
ANCONA, MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 806/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 24/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. O.R. è (OMISSIS).
Da alcuni fugaci riferimenti (p. 16 e p. 18) si apprende che è fuggito dal suo paese per evitare le ritorsioni della setta degli (OMISSIS), alla quale non voleva aderire, mentre maggiori informazioni si ricavano dalla sentenza impugnata in cui è riferito che secondo il racconto del ricorrente, costui era stato obbligato dalla famiglia a prendere il posto del padre e che il suo rifiuto aveva generato una maledizione, che poteva essere tolta solo con l’uccisione dei suoi familiari o con la sua morte. Questo scenario l’avrebbe indotto a fuggire, passando per la Libia ed altri paesi, fino ad arrivare in Italia, dove ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria.
2. Ha in precedenza impugnato una decisione della Corte di Appello di Ancona che, confermando quella di primo grado, ha rigettato la sua richiesta di protezione, decisione che però la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3758/2018 ha annullato sue due punti, ossia sul giudizio di credibilità rispetto al quale ha ravvisato un difetto di motivazione, e sulla rilevanza della vicenda ai fini della protezione; mentre ha rigettato il ricorso quanto all’accertamento della inesistenza di un conflitto armato generalizzato in (OMISSIS). 3.- Ricorre O. con quattro motivi.
Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
4. Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 2 e difetto di motivazione.
Attiene al giudizio di credibilità e censura nuovamente la decisione impugnata quanto alla sufficienza della motivazione circa il giudizio di credibilità.
Il motivo è basato sulla circostanza che la corte di rinvio era vincolata dal precedente annullamento a motivare adeguatamente quanto alla verosimiglianza del racconto.
E’ una censura che prevalentemente illustra l’istituto e la fattispecie astratta, e che solo alla fine (p. 5) viene specificata contestando alla corte di merito di avere ritenuto inverosimile il racconto per una soggettiva propensione anziché in applicazione dei criteri legali.
Il motivo è infondato.
La corte di merito era vincolata dal principio di diritto a motivare adeguatamente la ragione del suo giudizio, e lo ha fatto, facendo notare non solo la genericità del racconto, ma altresì la sua smentita ad opera di elementi esterni: osservando cioè che risulta provato che la setta degli (OMISSIS), una sorta di associazione di mutuo soccorso della borghesia (OMISSIS), non prevede né riti sacrificali né soprattutto la soppressione di chi non intenda aderire.
Il giudizio di verosimiglianza è dunque effettuato nel rispetto dei criteri di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 3 valutando sia la coerenza interna che la conformità a riscontri esterni.
5 – Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 ed è rivolto a sostenere l’applicazione, nel caso presente, delle lett. a) e b) predetto articolo. Anche questo motivo consiste nella astratta esposizione delle regole, e nella asserzione finale che esse si applicano al ricorrente.
Il motivo è inammissibile.
La protezione sussidiaria di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b presuppone che il racconto sia stato ritenuto credibile, poiché presuppone una vicenda che dimostri persecuzione e dunque una vicenda che sia ritenuta verosimile.
Il giudizio di inverosimiglianza esclude dunque che si possa fare questione di applicazione di quelle due fattispecie.
6.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C e ripropone la questione, già fatta valere nel giudizio precedente, della esistenza in (OMISSIS) di un conflitto armato generalizzato, secondo fonti che il ricorrente propone autonomamente.
Il motivo è inammissibile.
Infatti la questione qui posta non era riproponibile nel giudizio di rinvio, essendo passata in giudicato a causa del rigetto del relativo motivo, nel precedente giudizio di cassazione, dove solo le questioni indicate in precedenza hanno avuto svolgimento ulteriore con l’annullamento, e dove invece, essendo stato rigettato il motivo sulla esistenza del conflitto armato generalizzato, il relativo accertamento negativo è diventato giudicato.
7. – Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, in tema di protezione umanitaria.
Si basa sulla descrizione anche qui dell’istituto e delle ragioni che lo giustificano, ma soprattutto pone a premessa del diritto alla protezione il pericolo che il ricorrente corre in caso di rientro in patria, per via della vicenda da lui subita.
Ossia: si invoca la protezione umanitaria sostenendo che la vulnerabilità è dovuta alla vicenda che lui ha narrato.
Il motivo è inammissibile.
Da un lato non coglie la ratio della decisione impugnata, rigetta la richiesta di protezione umanitaria semplicemente osservando che non è dimostrata alcuna integrazione in Italia e che non v’e’ pericolo in patria di violazione di diritti fondamentali; in secondo luogo pone a premessa della vulnerabilità una vicenda non creduta e che dunque non fare da premessa alla richiesta di protezione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà arto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021