Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23476 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 13/11/2015, dep. 18/11/2016), n.23476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI P.D.R. srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 38/51/09, depositata il 6 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

novembre 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto dalla srl Costruzioni P.D.R. con l’impugnazione del diniego dell’istanza di definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, per essere stata versata solo la prima rata e non anche le altre tre rate dovute, ha dichiarato valida ed efficace la definizione osservando che l’introduzione nel corpo della legge dell’art. 16 bis ad opera della L. 28 gennaio 2009, n. 2, costituente ius superveniens, aveva determinato una nuova interpretazione della L. n. 289 del 2002, detto art. 9 bis, secondo cui gli effetti del condono devono intendersi perfezionati con il versamento della prima rata.La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 32, comma 7, convertito nella L. n. 2 del 2009, in combinato disposto con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, l’amministrazione ricorrente assume che la prima disposizione in rubrica, correttamente intesa nel senso che la L. n. 289 del 2002, art. 16 bis, è norma rivolta al concessionario, e regola unicamente le modalità di riscossione delle imposte dovute a seguito della presentazione della domanda di condono, indipendentemente dal suo perfezionamento, che rimane disciplinato dalla singola norma agevolativa, avrebbe imposto al giudice di ritenere non perfezionato il condono ex art. 9 bis, avendo il contribuente versato solo la prima rata.

Il ricorso è fondato.

Secondo il fermo orientamento di questa Corte, “il condono previsto dalla L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo tale condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive” (ex multis, Cass. n. 10650 del 2013).

Si è poi in particolare avuto modo di chiarire che la L. n. 289 del 2012, art. 16 bis, introdotto dal D.L. n. 185 del 2008, art. 32, “non giustifica un ripensamento del suddetto indirizzo di legittimità, ormai del tutto consolidato (da ultimo, ex plurimis, sentt. 21364/12, 10650/13, 23648/13, 23651/13, 1214/14, 455/14, 2027/14). Il fatto che il legislatore abbia esteso anche alle definizioni della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, le norme (volte a snellire e rendere più incisiva l’azione esattoriale) dettate per la riscossione dei debiti iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge non incide sotto alcun profilo sulla questione della individuazione delle condizioni a cui l’art. 9 bis lega l’effetto estintivo dell’obbligazione di pagamento delle sanzioni. La portata dispositiva dell’art. 16 bis, comma 1 bis, infatti, si risolve esclusivamente nella estensione dell’operatività delle disposizioni di cui allo stesso art. 16 bis, comma 1, di agevolazione dell’azione esattoriale, anche alla riscossione delle somme dovute a seguito del mancato pagamento delle rate del condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, fermo restando che tali summe comprendono, oltre al residuo importo ancora eventualmente dovuto a titolo di imposta, anche l’importo delle sanzioni calcolate sull’intera obbligazione tributaria originaria” (Cass. n. 26566 del 2014, in motivazione; Cass. n. 20743 del 2016, in motivazione).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.

In considerazione dell’epoca di formazione della giurisprudenza di riferimento, le spese del giudizio vanno compensate fra le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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