Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23476 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 10/11/2011), n.23476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10888-2010 proposto da:

V.S.Z.P.C. (c.f. (OMISSIS)),

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

APRILE EUGENIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso l’avvocato

PAGANELLI MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato THOMASER GIUSEPPE, giusta procura a margine del

controricorso;

– confcroricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato EUGENIO APRILE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MAURIZIO PAGANELLI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento del secondo e

terzo motivo; per il rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2005 il sig. V. S.Z.P.C. conveniva dinanzi al Tribunale di Bolzano – sezione distaccata di Merano il proprio coniuge, signora S.C., proponendo opposizione al precetto di pagamento della somma di Euro 3599,88 da lei richiesta a titolo di assegno di mantenimento, non corrisposto per il periodo novembre 2004- settembre 2005, provvisoriamente determinato nella misura di Euro 600,00 mensili per la moglie e i figli in sede di udienza presidenziale del processo pendente di separazione personale e successivamente maggiorato di ulteriori Euro 300,00 dal giudice istruttore per il mantenimento della moglie.

Costituitasi ritualmente, la signora S. dava atto che il marito aveva sempre versato l’importo mensile di Euro 600,00 fissato all’udienza presidenziale ed ammetteva di avere effettuato in data 7 ottobre 2004 due prelievi per complessivi Euro 6311,00 dal conto corrente intestato al solo marito, prima che questi le revocasse la facoltà di operare sul suddetto conto; ma eccepiva che i predetti prelievi trovavano causa nel compenso dovutole per la gestione dell’azienda agricola e degli appartamenti del marito ed erano stati eseguiti in forza di autorizzazione conferitale nel giudizio di separazione all’udienza del 7 ottobre 2004.

Con sentenza 24 febbraio 2009 il Tribunale di Bolzano rigettava l’opposizione, condannando il V.S. alla rifusione delle spese di giudizio.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 15 marzo 2010.

La corte territoriale motivava:

– che la coincidenza di data dei prelievi con l’udienza del giudizio di separazione personale in cui il difensore del V.S. aveva conferito “espressa autorizzazione a prelevare le somme opportune da considerarsi retribuzione dell’attività svolta” costituiva prova che la somma rappresentava il corrispettivo delle opere prestate dalla S. in favore del marito;

– che pertanto i prelievi erano legittimi e su di essi non influiva la successiva revoca dell’autorizzazione ad operare sul conto:

impregiudicata restando la controversia sulla determinazione del credito vantato dalla S. nel processo pendente di separazione personale;

– che l’imputazione espressa al compenso per prestazioni lavorative superava la causale indicata nel documento contabile bancario in cui invece si faceva menzione del contributo di mantenimento, dal gennaio 2004, e delle spese straordinarie sostenute per i figli.

Avverso la sentenza, non notificata, il V.S. proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e notificato il 23 aprile 2010.

Deduceva:

1) la violazione degli artt. 1193 e 1195 cod. civ. in riferimento all’imputazione risultante dalle ricevute firmate dalla S.;

2) la carenza di motivazione sulla legittimità dell’imputazione dei prelievi bancari a un titolo diverso da quello dichiarato nelle relative ricevute;

3) la violazione dell’art. 2732 cod. civ. nel mancato riconoscimento del valore di confessione extragiudiziale alle due ricevute dei prelevamenti bancari, superabile solo per errore di fatto o violenza;

4) la violazione degli articoli 1241, 1242 e 1243 cod. civ. e dell’art. 295 cod. proc. civ. per la mancata compensazione del credito restitutorio per i prelievi indebiti rispetto all’obbligazione per il mantenimento;

5) l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 20 nella parte in cui escludono che nel processo civile bilingue gli atti e documenti redatti in una sola lingua siano tradotti nell’altra lingua a cura e spese dell’ufficio e che la verbalizzazione sia fatta contestualmente nelle due lingue in questione.

Resisteva con controricorso la signora S..

All’udienza del 26 settembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la stesura della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, da trattare congiuntamente per affinità di contenuto, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1193 e 1195 cod. civ. e la carenza di motivazione della ritenuta legittimità della mutata imputazione dei prelievi bancari ad un’obbligazione di natura retributiva.

Le censure sono infondate.

Non equivale ad una quietanza con contestuale imputazione ad uno tra più crediti il documento contabile rilasciato, non già al debitore, bensì alla banca in occasione del prelievo da un conto corrente sul quale la S. poteva operare in forza di autorizzazione del titolare. Mancando tale rapporto diretto, non si può neppure attribuire valore di accettazione tacita dell’imputazione al comportamento successivo del debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1195 c.c.. Inoltre, in carenza di una pluralità di creditizia data del prelievo, viene a mancare lo stesso presupposto oggettivo della norma invocata.

Resta assorbito il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2732 cod. civ. nel mancato riconoscimento del valore di confessione extragiudiziale alle due ricevute bancarie: a parte rincompatibilità concettuale della confessione di un fatto storico (art. 2730 cod. civ.) con una manifestazione di volontà, quale l’imputazione di pagamento (artt. 1193 e 1195 cod. civ.).

Con il quarto motivo si denunzia la violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ. e dell’art. 295 cod. proc. civ..

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha messo in rilievo come il prelievo operato dalla Sig.ra S. apparisse, allo stato, autorizzato, e non abusivo, sulla base della dichiarazione resa nel verbale d’udienza del giudizio di separazione dal difensore del V.S.:

impregiudicato restando l’accertamento dei rapporti di dare e avere in relazione alle diverse causae petendi allegate (assegno di mantenimento e compenso retributivo di attività gestoria asseritamente svolta in favore del marito). L’eccezione di compensazione, come causa estintiva dell’obbligazione di mantenimento, da quindi per dimostrata l’inesistenza dell’ulteriore credito fatto valere dalla S. a titolo diverso, che è invece tuttora sub judice.

Con l’ultimo motivo si solleva questione di ilegittimità costituzionale del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 20.

La questione difetta di rilevanza nella fattispecie in esame.

La sentenza impugnata non fa cenno alcuno delle norme in oggetto; nè risulta che il ricorrente abbia lamentato, nel corso del separato giudizio di separazione, una lesione del proprio diritto di difesa in dipendenza della sua applicazione, tale da inficiare di nullità lo stesso titolo giudiziario azionato in executivis. In questa sede, la questione è stata, anzi, sollevata in termini puramente astratti, senza neppure l’indicazione di atti processuali da cui traspaia l’emersione della questione in esame.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

L’esistenza di profili di incertezza e disputabilità della controversia giustifica la compensazione delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 Settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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