Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23476 del 06/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/10/2017), n. 23476
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11581-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAUDIO CARRAIO;
– ricorrente –
contro
D.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 11172/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
RI:,GIONAII, di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il
10/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, Equitalia Sud SpA impugnava la sentenza della CTR della Campania, sezione di Salerno, relativa ad un preavviso di fermo amministrativo, denunciando la violazione degli artt. 137 e ss. c.p.c. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto, i giudici d’appello avrebbero travisato il mezzo postale utilizzato per la notifica dell’atto d’appello da parte del concessionario, ritenendo che la notifica dello stesso fosse avvenuta a mezzo posta prioritaria, piuttosto che con raccomandata ordinaria come da avvisi di ricevimento prodotti anche nella presente sede ai fini dell’autosufficienza.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è fondato, infatti, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ammette la notifica dell’atto d’appello a mezzo posta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza la necessaria intermediazione di un agente abilitato (ufficiale giudiziario, messo o altro) e nel caso di specie, il concessionario ha documentato, mediante la produzione sia della ricevuta di spedizione che dell’avviso di ricevimento, di essersi correttamente avvalso del mezzo postale per la notifica dell’appello, tramite raccomandata A.R..
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, affinchè, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017