Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23476 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/10/2017),  n. 23476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11581-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAUDIO CARRAIO;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11172/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RI:,GIONAII, di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, Equitalia Sud SpA impugnava la sentenza della CTR della Campania, sezione di Salerno, relativa ad un preavviso di fermo amministrativo, denunciando la violazione degli artt. 137 e ss. c.p.c. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto, i giudici d’appello avrebbero travisato il mezzo postale utilizzato per la notifica dell’atto d’appello da parte del concessionario, ritenendo che la notifica dello stesso fosse avvenuta a mezzo posta prioritaria, piuttosto che con raccomandata ordinaria come da avvisi di ricevimento prodotti anche nella presente sede ai fini dell’autosufficienza.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato, infatti, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ammette la notifica dell’atto d’appello a mezzo posta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza la necessaria intermediazione di un agente abilitato (ufficiale giudiziario, messo o altro) e nel caso di specie, il concessionario ha documentato, mediante la produzione sia della ricevuta di spedizione che dell’avviso di ricevimento, di essersi correttamente avvalso del mezzo postale per la notifica dell’appello, tramite raccomandata A.R..

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, affinchè, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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