Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23475 del 26/08/2021

Cassazione civile sez. III, 26/08/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 26/08/2021), n.23475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36766-2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CESARE

PAVESE, 141, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VALENZA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4742/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- D.M. è (OMISSIS), ed ha vissuto in (OMISSIS) facendo il meccanico, fino a che, mentre guidava un camion, ha provocato un incidente nel quale è rimasto ucciso il fratello dell’ex governatore dell'(OMISSIS), regione di provenienza di D., che, a causa di tale episodio, è stato costretto a fuggire, perché la polizia pretendeva somme sempre maggiori di cauzione e perché il fratello del defunto avanzava serie minacce.

– Ha chiesto la protezione internazionale e umanitaria, ed ora impugna una decisione della Corte di Appello di Roma, che, confermando quella di primo grado, ha ritenuto inverosimile il suo racconto; ha escluso una situazione di conflitto armato in (OMISSIS), ed ha escluso la protezione umanitaria non avendo il ricorrente dimostrato una qualche integrazione in Italia, ed una qualche condizione di vulnerabilità.

Il ricorso è fondato su tre motivi.

Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- Con il primo motivo il ricorrente censura violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3.

Secondo il ricorrente la corte non ha adeguatamente considerato i rischi che lui corre in caso di rimpatrio; in particolare l’eventualità di essere soggetto a pena di morte, ma anche l’eventualità di violazione dei suoi diritti civili, ed avrebbe dunque trascurato di approfondire questa sua situazione di vulnerabilità.

inoltre, decisione è censurata per avere dato scarso se non nullo rilievo ai motivi di cui alla L. n. 751 del 2007, lett. a) e b).

Il motivo è fondato.

Esso, oltre alla violazione di legge, contesta alla decisione impugnata anche una omessa od insufficiente motivazione, che è di certo riscontrabile nel giudizio di inverosimiglianza del racconto, giudizio determinante, come è noto, non solo per l’indagine sugli ambiti della protezione (ne dipende l’applicazione della L. n. 251 del 2007, lett. a) e b)), ma soprattutto per valutare la fondatezza della corte di merito si limita a dire che “la narrazione oltre ad essere stata espressa in termini confusi e contraddittori, prescinde completamente dal rischio di una persecuzione ad personam”.

La motivazione deve ritenersi insufficiente quando non siano esposte le ragioni che la supportano, e nel caso presente, la corte di merito non dice in cosa la narrazione del ricorrente è contraddittoria o, ritenendola generica, in cosa avrebbe dovuto essere specificata.

Del resto, il giudizio di verosimiglianza è un giudizio procedimentalizzato che deve tenere conto dei criteri indicati nella L. n. 251 del 2007, art. 3 così che il giudizio di non credibilità è motivato se espresso alla luce di quei criteri.

5.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, della CEDU, della L. 286 del 1998, art. 13.

All’interno del motivo, che contiene in realtà censure assai diverse tra loro, in parte è riferito anche alla protezione umanitaria, oltre che a quella internazionale sussidiaria, si contesta l’accertamento svolto circa la situazione del paese di origine, compresa l’esistenza di una situazione di conflitto armato generalizzato, negato dalla corte di merito.

In questi termini il motivo è fondato.

E’ infatti regola che una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 262 del 2021).

La corte di merito indica come fonte di conoscenza un rapporto di Amnesty International, ma senza identificarlo, soprattutto con riferimento alla data, oltre che al suo contenuto, così che viene disattesa la citata regola di giudizio.

6.- Il terzo motivo ha ad oggetto la protezione umanitaria, e denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Il motivo può considerarsi assorbito dall’accoglimento dei primi due.

Infatti, la protezione umanitaria è subordinata al mancato riconoscimento della protezione internazionale; così che il giudice di rinvio dovrà valutarla solo nel caso in cui ritenga di dovere rigettare le altre due, operando una comparazione tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del paese di origine, e tenendo conto soprattutto di quest’ultima e del pericolo che essa presente lo presenta- di violazione dei diritti umani.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi. Dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

 

 

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