Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23475 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 20/09/2019), n.23475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23774/2018 proposto da:

Z.X., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 38

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2019 dal Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, con il Decreto reso nel procedimento n. 3408 del 2018 (depositato il 4 luglio 2018) ha respinto il ricorso proposto dalla sig. Z.X., cittadina della Cina, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Roma, che a sua volta non aveva accolto le richieste di protezione internazionale e di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avanzate dalla menzionata cittadina di un Paese terzo.

Il Tribunale, inquadrata, la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso sia la domanda di rifugio politico, affermando l’inverosimiglianza della narrazione (la persecuzione per motivi religiosi, avendo Ella aderito alla chiesa cristiana (OMISSIS) fin dal 2013, vendendo iniziata dalla madre, che sarebbe stata arrestata e mai più riapparsa, per il comune credo, proprio nel 2013; finendo per subire una stretta sorveglianza, l’espulsione dalla scuola ed anche una pratica di “lavaggio del cervello”, alfine fuggendo con un visto turistico nel 2016, per la paura di subire un arresto) per la presenza di diversi punti poco credibili (la diversità del racconto davanti alla Commissione e quello davanti al giudice; la discrepanza sull’età della sua iniziazione, nei due racconti; la strana concessione del visto turistico ad una persona monitorata dalla polizia; il mancato riferimento del ruolo del padre e del fratello nella vicenda del credo e in quella della persecuzione).

Ha disatteso altresì la domanda di protezione sussidiaria difettando i requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Neppure era stata allegata una specifica ragione di vulnerabilità.

La richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, con i quali lamenta: a) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per la mancata corretta valutazone delle dichiarazioni rese dalla richiedente asilo (art. 360 c.p.c., n. 3); b) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione del concreto rischio di arresto in caso di ritorno in Patria (art. 360 c.p.c., n. 3); c) erronea mancata applicazione della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 (art. 360 c.p.c., n. 3), anche in rapporto al divieto di non refoulement (D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, L. n. 110 del 2017, in relazione al reato di tortura); art. 10 Cost. e art. 3 CEDU.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

La ratio decidendi della decisione contenuta nel provvedimento del giudice di merito è stata quella di escludere credibilità e verosimiglianza della narrazione della richiedente asilo per la presenza di rilevanti incongruenze tra i due racconti svolti (davanti alla Commissione territoriale, dapprima; davanti al giudice, poi) e per l’inverosimiglianza di esso in relazione all’espatrio con visto turistico (per una persona sottoposta a controlli e misure attive di vigilanza) e alla stessa vicenda del proprio nucleo familiare (compresi il padre ed il fratello).

Tale ratio, tuttavia, viene impugnata nel ricorso chiedendo un riesame delle valutazioni del materiale oggetto della narrazione, rilevato come non coerente (tra le due versioni fornite) e come inverosimile (secondo l’id quod plerumque accidit). Tali censure sono inammissibili poichè – al di là del nomen iuris, postulato in termini di violazione di legge – invocano un riesame delle valutazioni probatorie, anche attraverso una selezione delle ragioni svalutative del narrato (mancata considerazione delle incongruenze tra le due versioni fornite dalla richiedente asilo). Anche la terza doglianza è inammissibile, poichè non intercetta la ratio decidendi che è costituita dall’inesistenza di ragioni di fragilità personale della richiedente.

All’inammissibilità del ricorso seguono anche le spese di questa fase del processo, in favore del Ministero controricorrente; nonchè il raddoppio del contributo unificato poichè il richiedente non è stato ammesso al PASS.

PQM

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del Ministero resistente, nella misura di Euro 2.100,00, oltre SPAD.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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