Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23475 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 10/11/2011), n.23475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23220-2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA depositata il

23/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 23 luglio 2008 la Corte d’appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di F.M. della somma di Euro 9000,00 a titolo di equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del danno da violazione, per anni nove, del termine ragionevole del processo da lei promosso in data 17 settembre 1993 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell’Inps, per ottenere l’indennità di maternità: processo definito in primo grado con sentenza 16-1- 2006.

Avverso il provvedimento, non notificato, il Ministero della Giustizia proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi e notificato il 22 ottobre 2009.

Deduceva:

1) l’omessa valutazione dell’eccezione di prescrizione del credito;

2) la violazione degli artt. 2934 e 2946 cod. civ. in relazione all’eccezione di prescrizione, perchè la corte aveva erroneamente considerato non decorsa la prescrizione del credito indennitario, ritenuta incompatibile con il termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per l’esercizio dell’azione;

3) la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, nonchè degli articoli 2934, 2935, 2941 e 2942 cod. civ.;

4) la violazione dell’art. 2934 e della L. n. 89 del 2001, art. 2, non potendosi ritenere autonoma la legge interna rispetto alla disciplina dell’equa riparazione prevista dalla Convenzione Europea;

5) la violazione degli artt. 11 e 12 disp. gen., dovendosi ritenere applicabile la L. n. 89 del 2001, art. 2, ad un processo già in corso;

6) la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, per aver ritenuto non ragionevole il ritardo di nove anni senza accertare l’effettiva imputabilità dello stesso ad inefficienza dell’ufficio.

La parte intimata non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi cinque motivi, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, Ministero della giustizia pone all’esame, sotto diversi angoli visuali e con argomentazioni varie, la medesima eccezione di prescrizione estintiva del diritto all’equa riparazione, suscettibile di maturazione già in pendenza del processo presupposto.

Le censure sono infondate.

Al riguardo giova premettere che non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione connessa a una tesi difensiva quando debba ritenersi che essa sia state esaminata, sia pure implicitamente, e ritenuta infondata (Cass., sez. 1, 19 Maggio 2006, N. 11844; Cass. 24 Giugno 2005, sez. 2, n. 13649).

Sotto il profilo sostanziale, inoltre, questa Corte ha già più volte chiarito che la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, data l’inammissibilità del concorso simultaneo di termini di decadenza e di prescrizione correlati alla medesima attività richiesta (Cass., sez. 1, 11 gennaio 2011 n. 478; Cass, sez. 1, 4 ottobre 2010 n. 20564; Cass., sez. 1, 30 dicembre 2009, n. 27719).

Con l’ultimo motivo il Ministero della Giustizia deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Il motivo è infondato.

Nel valutare la violazione del termine ragionevole del processo presupposto, protrattosi per anni dodici, la Corte d’appello di Roma ha esercitato un raffronto con la durata ordinaria di un processo di media complessità, correttamente stimata in tre anni, in conformità con i consolidati parametri giurisprudenziali in materia.

Ne ha conseguentemente desunto, per differenza, un ritardo irragionevole di nove anni, soggetto ad indennizzo ex art. 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, dopo aver positivamente escluso alcuna corresponsabilità della parte nella causazione del ritardo tramite comportamenti inattivi o dilatori.

Il ricorso è dunque infondato e dev’essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA