Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23475 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 07/07/2017, dep.06/10/2017),  n. 23475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14984-2016 proposto da:

C.G. nella qualità di curatore (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell’avvocato

PIERLUIGI ACQUARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO

STASI;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE “capogruppo Gruppo Bancario Banca Popolare

Pugliese” Soc. Coop. per azioni, in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN

SEBASTIANELLO 6, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CAPPIELLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE DELL’ANNA MISURALE e

RAFFAELE DELL’ANNA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2990/2016 Cron. del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lecce, con decreto del 16 maggio 2016, in parziale accoglimento dell’opposizione della Banca Popolare Pugliese (BPP), ha ammesso allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) il credito residuo della BPP di Euro 141.527,06, derivante da diversi contratti (di mutuo, conto corrente, conto anticipi su fatture), dopo avere detratto un controcredito della società fallita, per il quale la curatela aveva chiesto la ripetizione dell’indebito.

Avverso questo decreto il Curatore ( C.G.) del Fallimento M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la BPP ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso è denunciata violazione degli artt. 1242,1243 e 1853 c.c. (primo motivo) e art. 112 c.p.c. (secondo motivo), per avere il Tribunale applicato d’ufficio la compensazione tra debiti e crediti, in mancanza di eccezione di parte.

Entrambi i motivi sono inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi e ambiguamente formulati.

Infatti, il credito residuo della banca è stato determinato detraendo il controcredito azionato dallo stesso Fallimento e, quindi, se di compensazione si tratta, il Tribunale l’ha rilevata nel suo stesso interesse; inoltre, il decreto impugnato ha dato atto (a pag. 4) che la BPP aveva eccepito la compensazione delle pretese (ove fondate) della curatela con il maggiore credito azionato nell’istanza di insinuazione al passivo.

Il terzo motivo denuncia difetto assoluto di motivazione e motivazione apparente, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e, il quarto, violazione degli artt. 1422,1852 e 2946 c.c., in ordine alla determinazione del credito della Banca.

Entrambi i motivi sono inammissibili: il terzo si risolve nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto a base della decisione dal giudice di merito, che si è avvalso dell’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio, e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, e non prospettabile come violazione di legge (Cass., sez. un., n. 8053/2014); il quarto motivo, da un lato, si limita ad indicare nell’illustrazione atti e documenti, senza evidenziare in che modo essi siano idonei a sorreggere la censura genericamente formulata, in tal modo pretendendosi di delegare alla Corte di desumere da sè che cosa potrebbe giustificare l’assunto del ricorrente e venendo meno il ricorso alla propria funzione che è quella di criticare in modo specifico la decisione impugnata; dall’altro, censura argomentazioni motivazionali svolte ad abundantiam (come quella concernente l’eventuale decorso dei termini prescrizionali con riguardo ad altri crediti vantati dalla curatela) che non integrano la ratio decidendi e non hanno avuto influenza sulla decisione (Cass. n. 22380/2014, 23635/2010).

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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