Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23474 del 27/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23474
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22808-2018 proposto da:
DOVALUE S.P.A. già DOBANK SPA quale mandataria della UNICREDIT SPA,
in persona del legale rappres. pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA, che la rappresenta e difende, con procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS), s.r.l., in persona del curatore p.t.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il
22/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO
CAIAZZO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con ordinanza emessa il 28.6.18, il Tribunale di Vercelli rigettò l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., relativa al riconoscimento della causa di prelazione ipotecaria afferente al credito oggetto di un decreto ingiuntivo, ammesso in chirografo, in quanto non munito di definitiva esecutorietà in data anteriore alla declaratoria di fallimento. Ricorre in cassazione l’Unicredit s.p.a. e, per essa, la dOBANK s.p.a, con due motivi.
Non si è costituita la parte intimata.
Diritto
RITENUTO
CHE:
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 655 c.p.c., avendo il giudice delegato ammesso al passivo il credito documentato dal decreto ingiuntivo in chirografo, non riconoscendo la prelazione ipotecaria. Al riguardo, la ricorrente si duole che, sebbene secondo l’orientamento consolidato il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dopo il fallimento non sia opponibile al curatore, esso però legittimerebbe la causa di prelazione poichè accertata da titolo giudiziario ormai incontestabile.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2808 c.c., artt. 655 e 647 c.p.c., in quanto la decisione impugnata poneva nel nulla le norme in materia di ipoteca, pur essendo stata accertata la definitiva esecutorietà del titolo giudiziario in sede di ammissione al passivo.
I due motivi di ricorso- esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi- sono infondati in applicazione del principio consolidato a tenore del quale, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poichè il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. Nè può trovare applicazione l’art. 653 c.p.c., norma che si giustifica unicamente nell’ambito di un procedimento monitorio ormai divenuto inefficace; pertanto, all’inopponibilità nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo non definitivo consegue poi l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività (Cass., n. 11811/14; n. 23679/17; n. 6918/05).
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.
PQM
La Corte rigetta i due motivi del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020