Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23474 del 26/08/2021

Cassazione civile sez. III, 26/08/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 26/08/2021), n.23474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36638-2019 proposto da:

A.E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

GREGORIO VII 16, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARCHESE,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4210/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- A.E.M. è cittadino (OMISSIS). Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese in quanto era solito accompagnarsi con il cugino che aveva aderito al movimento dei (OMISSIS) e che per tale motivo era stata arrestato. Egli ha temuto di fare la stessa fine, in quanto venivano incarcerati non solo i militanti del gruppo, ma anche i loro parenti o comunque le persone contigue.

Ha chiesto, in Italia, sia la protezione internazionale che quella umanitaria, entrambe rigettate.

2 – Ricorre con due motivi. Il Ministero non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3 – Con il primo motivo il ricorrente si duole della erronea interpretazione della L. n. 251 del 2007, art. 3.

Ritiene che la Corte abbia errato nell’intendere la norma quanto ai criteri per valutare la credibilità, dando peso alla mancanza di riscontri esterni, non richiesti dalla legge, e che egli aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per la dimostrazione del suo racconto, compresa una richiesta all’ambasciata circa la sorte del cugino detenuto.

Il motivo è fondato.

Il giudizio di credibilità del racconto è procedimentalizzato, ossia è basato sui criteri indicati dal citato art. 3, che non indicano come necessari i riscontri esterni, ma semplicemente che il racconto rispetti i requisiti di coerenza esterna ed interna ivi previsti.

Ciò detto, il racconto non può essere considerato inverosimile per genericità se contiene una vicenda, di suo semplice, ossia il timore di essere perseguitato per la frequentazione di un oppositore del regime: nel riferire questo fatto non v’e’ bisogno di alcuna ulteriore dettagliata narrazione.

Comunque sia, il ricorrente, come previsto dall’art. 3 citato, ha dimostrato di aver compiuto ogni sforzo anche riguardo al riscontro esterno del suo racconto, avanzando una richiesta, tramite ambasciata italiana, per sapere delle condizioni di detenzione del cugino.

A fronte di tale condotta è dovere del giudice di merito compiere attività di integrazione istruttoria, nel senso di verificare se effettivamente nel paese di origine la repressione si estende non solo agli oppositori ma ai loro parenti o frequentatori abituali; non avendo rilievo la circostanza che il ricorrente non aderisce ai (OMISSIS), avendo egli invocato protezione in quanto contiguo, ossia frequentatore di uno degli aderenti, punto sul quale andava svolta istruttoria o andava effettuato giudizio motivato: vale a dire che andava valutata la rilevanza della contiguità del ricorrente al perseguitato politico, la sua frequentazione ed eventualmente la sua parentela.

Escludere il timore di una persecuzione per via del fatto di non essere membro del movimento di opposizione, quando il ricorrente non invoca quell’appartenenza, ma la contiguità con un appartenente, è errato sul piano dei criteri di valutazione del fatto, ed inoltre dei criteri di cui all’art. 3 da cui come è noto la giurisprudenza di questa corte ha dedotto un dovere di cooperazione istruttoria della corte di merito, che qui appare disatteso.

4.- L’accoglimento del primo motivo rende assorbito il secondo, essendo la protezione umanitaria subordinata al mancato riconoscimento di quella internazionale, e ferma restando la possibilità di una valutazione della vulnerabilità del ricorrente sotto il medesimo profilo per entrambe le protezioni.

Con la precisazione che il giudizio di vulnerabilità dovrà essere esito di una comparazione tra la situazione soggettiva, ossia il livello di vita acquisito in Italia e la situazione del paese di origine, vale a dire la violazione dei diritti umani in quel paese, ed il pericolo di perdere il livello di vita raggiunto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA