Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23473 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 20/09/2019), n.23473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22979/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Della

Giuliana, 32 presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2019 dal Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, con il Decreto n. 9217 del 2018 (pubblicato il 2 luglio 2018) ha respinto il ricorso proposto dal sig. S.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Roma, che a sua volta non aveva accolto le richieste di protezione internazionale e di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avanzate dal menzionato cittadino di un Paese terzo. Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso sia la domanda di rifugio politico e sia quella di protezione sussidiaria, affermando. La mancata allegazione e dimostrazione del collegamento della vicenda individuale narrata (l’essere stato, il richiedente odierno, accusato del furto di animali e perciò legato e lasciato sotto il sole per una giornata da componenti del gruppo illegale (OMISSIS), fino alla sopraggiunta liberazione ad opera di estranei convinti della sua innocenza) con i diversi profili considerati dalla legge (le previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c)). In particolare, i fatti riferiti non evocherebbero profili di persecuzione diretta e personale, senza dire che la regione di provenienza (il (OMISSIS)) non poteva dirsi – secondo il rapporto EASO del giugno 2017 – interessata da violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato, pur nell’accezione fornita al riguardo dalla giurisprudenza, che anzi – avendo superato il periodo di instabilità – era in grado anche di offrire le necessarie protezioni.

Neppure era stata allegata e documentata una specifica ragione di vulnerabilità in rapporto ai rischi di apprezzabile entità cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, con i quali lamenta: a) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese ed al mancato supporto probatorio, avendo il giudice omesso di svolgere un ruolo attivo con riferimento alla vicenda narrata (art. 360 c.p.c., n. 3); b) l’omesso esame delle dichiarazioni e allegazioni utili alla valutazione della condizione personale del ricorrente in relazione alla individualità della minaccia nel contesto di provenienza, anche ad opera di agenti terzi quando lo Stato non possa o voglia impedirlo (art. 360 c.p.c., n. 3); c) mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione dell’erronea valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese di provenienza: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (art. 360 c.p.c., n. 3); d) erronea mancata applicazione della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 (art. 360 c.p.c., n. 3), anche in considerazione di allegazioni e prove della propria integrazione sociale.

In subordine, il ricorrente ha eccepito l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost., avendo il legislatore soppresso l’appello in ordine a tali tipi di giudizio.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

La ratio decidendi della decisione contenuta nel provvedimento del giudice di merito è stata quella di escludere ogni forma di tutela al richiedente asilo poichè la vicenda di vita narrata mancava dell’allegazione e della dimostrazione del collegamento con le ragioni di concessione della tutela del rifugio politico e della protezione sussidiaria; infatti, la regione di provenienza (il (OMISSIS)) non poteva più dirsi – secondo i rapporti esaminati – interessata da violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato, pur nell’accezione fornita al riguardo dalla giurisprudenza, ed era perciò idonea a garantire la tutela delle persone. Neppure era stata allegata una specifica ragione di vulnerabilità in rapporto ai rischi di apprezzabile entità cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Tali plurime rationes, tuttavia, laddove solo contrastate in fatto (terzo motivo, con il quale si contrappone alla ricostruzione del quadro socio-politico di provenienza quello scaturente da una diversa loro “lettura”, non ammissibile in questa sede, perchè afferente all’esame del fatto-merito di pertinenza del solo giudice a quo), non sono correttamente impugnate con i motivi nel ricorso, che si dolgono – in modo non conducente – della mancata dimostrazione del collegamento tra la vicenda individuale e le fattispecie astratte di protezione internazionale (primo motivo), che è, invece, nella motivazione esclusa in radice per difetto di allegazione (la ratio principale, enunciata in motivazione, consiste esclusivamente nel difetto di ogni ipotesi di tutelabilità del richiedente asilo ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la mancanza di ogni ipotesi di persecuzione, in rapporto alle ragioni legittimamente considerabili, ai sensi della Convenzione di Ginevra), ovvero non collegate con il pericolo individuale (secondo motivo) corso dal richiedente (escluso per la inesistenza di pericolo in ragione della ripresa dello Stato del suo ruolo di controllo territoriale) o, in ultimo (quarto mezzo), escludenti anche la protezione umanitaria (che è stata negata in ragione della mancata allegazione della propria vulnerabilità in rapporto ai rischi di apprezzabile entità cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, risultando del tutto nuove le deduzioni in ordine alla mancata considerazione dell’inserimento del migrante).

Tali censure sono inammissibili poichè non consentono di pervenire ad una discussione di merito sulle rationes decidendi sopra richiamate.

Nè ha pregio la subordinata questione di legittimità costituzionale, avendo questa Corte già avuto modo di escluderne la fondatezza (Cass. n. 17717 del 2018).

Al sostanziale rigetto dei ricorso non segue la decisione sulle spese di questa fase del processo, non avendo il Ministero intimato svolto difese; segue invece il raddoppio del contributo unificato poichè il

richiedente non è stato ammesso al PASS.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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