Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23473 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 13/11/2015, dep. 18/11/2016), n.23473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.R., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Berliri e

dall’avv. Alessandro Cogliati Dezza, presso i quali è elettivamente

domiciliato in Roma alla via Alessandro Farnese n. 7;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 95/35/09, depositata il 24 giugno 2009;

Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 13

novembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l’avv. Claudio Berliri per il ricorrente e l’avvocato dello

Stato Alessandro Maddalo per la resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.R., già dirigente ENEL, propone ricorso per cassazione, con tre motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato il ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso la sentenza di appello resa nel giudizio introdotto con l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato sull’istanza di rimborso dell’IRPEF sulla somma liquidata sotto forma di capitale della prestazione di previdenza integrativa PIA, imposta trattenuta in eccedenza dal datore di lavoro, con l’aliquota prevista per il TFR dagli artt. 16 e 17 TUIR, anzichè con l’aliquota del 12,50%.

Secondo il giudice d’appello, la somma erogata all’iscritto doveva “essere assoggettata alla disciplina prevista dall’art. 16, lett. a) TUIR per inesistenza del contratto di assicurazione sulla vita, che è il presupposto per l’applicazione dell’art. 42 TUIR, considerando “la finalità previdenziale con la quale il fondo è stato istituito e finanziato…, ed inducendo la genesi e la gestione del fondo ad assimilare il capitale erogato ad un trattamento di fine rapporto di lavoro”. Tale sentenza (CRT Lazio n. 37/06/08) il contribuente impugnava per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ritenendola “viziata da macroscopici errori che ne inficiano la sostanza e potrebbero far venir meno i presupposti e l’entità delle richieste” e “nel merito, di accogliere l’appello proposto avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale”. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, e nell’imminenza dell’udienza di discussione deposita memoria con la quale fa presente – come del resto rilevato dal contribuente nella rispettiva memoria – che la sentenza qui impugnata è stata oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza del 12 novembre 2009, a seguito della quale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza qui impugnata come corretta con la detta ordinanza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il contribuente denuncia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64 e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per avere la sentenza impugnata “respinto il ricorso per revocazione ritenendo la sentenza della quale si chiedeva la revocazione affetta solamente da inesattezze non sostanziali ed imprecisioni ed errori di riferimento, laddove essa era affetta da più errori sostanziali di fatto, i quali risultavano dagli atti e documenti di causa – ha infatti erroneamente affermato e ritenuto che il ricorrente sosteneva di aver concluso ai sensi dell’art. 1882 c.c. un contratto assicurativo con l’ENEL, laddove invece il ricorrente, in particolare nell’atto di appello, ha espressamente escluso tale ipotesi ribadendo anzi come il presupposto per il riconoscimento per il suo diritto al rimborso fosse l’esistenza di un contratto di capitalizzazione concluso nell’ambito della adesione ad un fondo pensione, e ha affermato che l’Agenzia delle entrate ha lamentato l’omessa produzione del prospetto contabile dal quale poteva emergere la composizione della somma liquidata, laddove invece tale presunto difetto probatorio non è stato mai eccepito da controparte -, errori di fatto risultanti dagli atti e documenti di causa”.

Il motivo è infondato.

La revocazione per errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5, costituisce infatti rimedio esperibile nei casi in cui la decisione è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, errore sussistente quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontra stabilmente esclusa, ovvero quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno, quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Con la sentenza impugnata il giudice d’appello, infatti, ha deciso – disattendendo la tesi e la domanda del contribuente che la prestazione andava assoggettata ad imposizione a tassazione separata, in quanto il fondo PIA, costituito nel 1986 in sostituzione di una polizza assicurativa, aveva finalità previdenziali, essendo diretto ad erogare, secondo l’art. 1 dell’accordo stipulato fra l’ENEL e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, una prestazione pensionistica aziendale ad integrazione del trattamento previdenziale obbligatorio.

Quelli che il contribuente, definendoli “errori sostanziali di fatto” elenca nel quesito di diritto che riassume il motivo riportato supra, come si vede non hanno costituito il fondamento della decisione, nè la sentenza costituisce un effetto da essi prodotto.

Correttamente quindi il giudice della revocazione ha ritenuto che nei motivi portati revoca non era ravvisabile “la fattispecie dell’art. 395 c.p.c., a sostegno della richiesta di fattispecie prevista dal n. 4 rilevandosi nell’elencazione di quelli che parte privata definisce errori di fatto alle pagg. 6-7 del ricorso solo inesattezze non sostanziali, imprecisioni ed errori di riferimento relativi alle premesse introduttive della sentenza di che trattasi. Tali svarioni… non costituiscono motivi idonei ad inficiare in alcun modo il successivo contenuto della decisione e non sono tali da creare dubbi ed incertezze perchè sono ininfluenti sulla fondamentale parte motiva; inesattezze che potevano essere corrette e che, comunque, il Collegio non ritiene tali da “indurre il giudice alla emanazione di una sentenza che in assenza di tali errori sarebbe stata diversamente redatta”. Al contrario, sul contrasto fra motivazione e dispositivo (nel quale la paternità dell’appello viene attribuita all’ufficio), “nulla ha eccepito il contribuente, attribuendo i vizi della sentenza alle imprecisioni, si ripete non sostanziali, delle premesse o ad altre altrettanto irrilevanti come gli errori di datazione dell’istanza di rimborso e del pagamento del gestore del Fondo”. L’esame del secondo e del terzo motivo, attinenti alla fase rescissoria, è assorbito dal rigetto del motivo relativo alla fase rescindente.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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