Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23473 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 10/11/2011), n.23473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso l’avvocato MONACO

GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOROSI

MASSIMO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso l’avvocato CARELLO

CESARE ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BOLOGNI VITTORIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 820/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CESARE ROMANO CARELLO che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 13 giugno 2007 il Tribunale di Firenze dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di B.G. e C.R., disponendo a carico del primo un assegno di Euro 500,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della sola figlia E., maggiorenne ma non ancora autosufficiente; negandolo, invece, alla C..

Quest’ultima proponeva gravame per ottenere un assegno divorzile, quanto meno pari a quello alimentare di Euro 200 mensili ottenuto nel giudizio di separazione.

A sua volta il B., costituitosi ritualmente, proponeva appello incidentale per la eliminazione o riduzione del contributo a suo carico in favore della figlia.

Con sentenza 21 maggio 2008 la Corte d’appello di Firenze rigettava l’impugnazione principale e in accoglimento parziale di quella incidentale riduceva l’assegno per il mantenimento della figlia B.E. ad Euro 350,00 mensili, a partire dal dicembre 2004; condannando la C. alla rifusione delle spese di giudizio.

Avverso la sentenza, non notificata, la signora C. proponeva ricorso per cassazione affidato a 6 motivi e notificato il 16 maggio 2009.

Deduceva:

1) la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 per l’erronea equiparazione, ai fini del diniego dell’assegno di mantenimento, della relazione more uxorio da lei intrapresa ad un secondo matrimonio;

2) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la corte territoriale, dopo aver richiamato la giurisprudenza dominante, contraria ad assimilare la convivenza more uxorio a nuove nozze, nondimeno era pervenuta, di fatto, a parificare le due situazioni, negandole per tale ragione l’assegno di mantenimento divorzi le;

3) la violazione dell’art. 12 disp. gen. nel disapplicare l’interpretazione oggettiva della legge, preferendone altra, articolata su due opposte tendenze culturali;

4) la carenza di motivazione nell’assimilazione al matrimonio della sua convivenza, ritenuta tale da far venir meno l’obbligazione di mantenimento;

5) la carenza di motivazione nel ritenere che la pronunzia di addebito della separazione costituisca ragione ostativa al riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento divorzile.

6) la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e la carenza di motivazione nella condanna alla rifusione delle spese di giudizio, nonostante l’accoglimento solo parziale dell’appello incidentale.

Resisteva con controricorso il signor B.G..

Entrambe le parti depositavano una memoria illustrativa, ex art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 26 settembre 2011 il Procuratore generale ed il difensore del B. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, la ricorrente deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e la contraddittorietà della motivazione nell’equiparazione della sua attuale relazione more uxorio a nuove nozze, con l’effetto di escludere l’assegno divorzile.

Le censure sono inammissibili, in quanto non si attagliano alla ratto deciderteli.

La sentenza impugnata da atto dell’eterogeneità delle due situazioni di coniugio e di convivenza more uxorio, richiamando, sul punto, la giurisprudenza di legittimità; e non fonda, quindi, il diniego dell’assegno di mantenimento sulla relazione di convivenza iniziata dalla signora C. in epoca successiva alla separazione dal coniuge.

Il terzo motivo è inammissibile per assoluta genericità del quesito di diritto, ex art. 366 bis cod. proc. civ., (“Se sussista o meno, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 12 preleggi nel punto in cui la sentenza Impugnata ha sostituito all’interpretazione secondo l’art. 12 quella articolata su due opposte tendenze culturali”).

Pure inammissibile è il quarto motivo, che pur censurando, formalmente, la carenza di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è poi corredato da un quesito di diritto astratto e non aderente all’iter argomentativo della sentenza.

Il quinto motivo, con cui si deduce la carenza di motivazione nel ritenere che la pronunzia di addebito della separazione costituisca ragione ostativa al riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento divorzile, è inammissibile perchè omette di censurare la concorrente ragione addotta in sentenza – e cioè la capacità lavorativa della signora C. – autonomamente idonea a sorreggere il diniego dell’assegno divorzile.

Anche l’ultimo motivo sul regolamento delle spese processuali è inammissibile, non allegando la violazione dei criteri tabellari di liquidazione rispetto al valore della causa: il cui esito, come correttamente motivato dalla corte territoriale, è stato del tutto sfavorevole all’appellante.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA