Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23471 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 28/10/2015, dep. 18/11/2016), n.23471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. IANNELLI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.F., MALVASI Angela, rappresentati e difesi dall’avv.

Mara Vurchio e dall’avv. Francescantonio Borrello, presso il quale

sono elettivamente domiciliati in Roma in via di Vigna Fabbri n. 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 14/14/09, depositata il 7 maggio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

ottobre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udita l’avvocato dello Stato Paola Zerman per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, rigettandone i quattro ricorsi in appello, riuniti, ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento, ai fini dell’IRPEF per gli anni 2001 e 2002, del reddito di partecipazione di P.F. e M.A. alla s.n.c. Vip Color di P.F. e C.

Il giudice d’appello ha infatti rilevato che “con sentenza non passata in giudicato” la CTR del Piemonte, nel giudizio introdotto dalla snc Vip Color di P.F. e C. con l’impugnazione degli avvisi di accertamento del reddito sociale per i medesimi periodi d’imposta 2001 e 2002, aveva confermato la decisione di primo grado di illegittimità dell’accertamento “principalmente per due motivi, il ricorso ad una media aritmetica nel determinare i ricarichi dei prodotti seppure analiticamente individuati prodotto per prodotto e la connotazione di vendita al minuto dell’esercizio commerciale”; ed ha osservato che la sentenza appariva “congruamente motivata e quindi per quanto riguarda il reddito di partecipazione dei soci devono confermarsi le sentenze appellate che avevano escluso ogni effetto dell’accertamento nei confronti dei soci”.

I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia la “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per disapplicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., dell’art. 11 Cost., comma 2, nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2”, per non essere stato il processo celebrato nel necessario contraddittorio della società di persone e dei suoi soci, e ciò benchè la questione fosse stata sollevata in appello.

Con il secondo motivo denuncia “error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per disapplicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6”, per essere la sentenza impugnata motivata con il mero rinvio a una sentenza d’appello di altro giudizio, emesso fra altre parti, senza alcuna esposizione, neanche sintetica, delle ragioni ivi addotte per confermare la sentenza di primo grado; con il terzo motivo formula analoga doglianza ma sotto il profilo dell’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. E’ fondato il primo motivo del ricorso, che del resto pone una questione rilevabile d’ufficio. Con la sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio, in seguito costantemente osservato (ex multis, Cass. n. 23096 del 2012), secondo cui “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”. Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Torino.

Vanno compensate fra le parti le spese del giudizio sinora svolto, in considerazione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Torino.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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