Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23471 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.06/10/2017),  n. 23471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21676-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 591/05/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP versata dall’anno 2005 al 2009, presentata il 7.4.2010, denunciando il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed in subordine con un secondo motivo, ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi sulla eccezione relativa alla parziale inammissibilità del ricorso, in ordine al versamento Irap effettuato per l’anno 2005, a motivo della violazione del termine di decadenza di 48 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso, di cui all’art. 38 cit..

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo.

Secondo l’orientamento di questa Corte “In tema d’IRAP, il termine di decadenza per l’istanza di rimborso decorre dalla data in cui fu effettuato il versamento e non da quello della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, priva, peraltro, di efficacia “erga omnes”, che ha tratteggiato i presupposti applicativi del tributo all’attività libero professionale, atteso che i principi in tema di “prospective overruling” presuppongono un mutamento imprevedibile della giurisprudenza su una regola del processo, che comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte” (Cass. ord. n. 15530/16, 5653/14, 27136/14).

Nel caso di specie, in riferimento alla censura proposta, il ricorrente ha documentato, ai fini dell’autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di aver coltivato nelle pregresse fasi di merito, l’eccezione sull’inammissibilità della domanda di rimborso per l’anno 2005, e ciò, in quanto, alla data del 7.4.2010 (quando fu presentata l’istanza di rimborso, anch’essa nuovamente allegata al ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), era spirato il termine di 48 mesi per poter richiedere il rimborso dell’imposta indebitamente versata per l’anno contestato; pertanto, la CTR ha omesso di pronunciarsi su tale eccezione (v. sentenza).

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo, limitatamente all’annata oggetto di ricorso.

Il recente consolidarsi dei principi regolatori della materia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, limitatamente all’annata oggetto di ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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