Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23470 del 26/08/2021

Cassazione civile sez. III, 26/08/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 26/08/2021), n.23470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38588-2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avv.to PAOLO FOLCO,

(paolofolco.pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente

domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione

in Rom, piazza cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 916/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso il provvedimento con il quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era perseguitato dalla famiglia di due bambini che gli erano stati affidati e temeva di essere ucciso in quanto essi erano morti a causa del morso di un serpente.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI.

Assume che la Corte non aveva affatto esaminato i profili di vulnerabilità derivanti dalla storia narrata né la sua integrazione raggiunta attraverso il reperimento di attività lavorativa.

Il motivo è inammissibile.

La motivazione della sentenza deve essere corretta nel punto in cui la Corte assume, invero impropriamente, l’irrilevanza dell’integrazione lavorativa ai fini della concessione del permesso di soggiorno affermando che, diversamente, essa rappresenterebbe una “sanatoria a posteriori di un ingresso clandestino nel territorio nazionale attraverso l’integrazione lavorativa” (cfr. pag. 5 u. cpv della sentenza impugnata): tale statuizione, infatti, rappresenta una mera convinzione del giudice, del tutto estranea ai principi affermati da questa Corte sulla specifica fattispecie (cfr. Cass. 4455/2018 e Cass. 29459/2019).

Ma tanto premesso, il motivo risulta del tutto generico ed enunciativo, in quanto nulla deduce in punto di vulnerabilità ed integrazione, in quanto il ricorrente si limita ad affermare di essere riuscito a reperire un’attività lavorativa.

Ne’ in ordine alla tutela dei diritti fondamentali è stato dedotto alcunché in termini critici, posto che la Corte ha comunque richiamato fonti ufficiali attendibili ed aggiornate che prospettano una condizione di tutela sufficiente e che, soprattutto, non sono state contraddette da diverse COI richiamate dal ricorrente ed idonee a condurre ad una diversa soluzione della controversia.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

 

 

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