Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23470 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 20/09/2019), n.23470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20117/2018 proposto da

I.C., elettivamente domiciliato in Roma Viale

Angelico 38 presso o studio dell’avvocato Lanzilao Marco che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2019 da GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, con il decreto n. 7524 del 2018 (pubblicato il 24 maggio 2018) ha respinto il ricorso proposto dal sig. I.C., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Roma, che a sua volta non aveva accolto le richieste di protezione internazionale e di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avanzate dal menzionato cittadino di un Paese terzo.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2003, art. 35-bis, come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso sia la domanda di rifugio politico e sia quella di protezione sussidiaria, affermando l’estraneità della vicenda narrata (l’essere stato, il richiedente odierno, accusato dal fratello della vittima di un omicidio perpetrato dai componenti di un commando di una confraternita contro l’altro gruppo, al quale egli era estraneo, ma solo casualmente: -presente sul luogo del conflitto cruento, dal quale non era fuggito chiedendo ragguagli sul fatto criminale) ai diversi profili considerati dalla legge (le previsioni di cui al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c)). In particolare, i fatti riferiti non evocherebbero profili di persecuzione diretta e personale, sen;:a dire della scarsa verosimiglianza di quanto narrato, e la regione di provenienza della Nigeria (Edo) non poteva dirsi – secondo il rapporto EASO ciel giugno 2017 – interessata da violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato, pur nell’accezione fornita al riguardo dalla giurisprudenza.

Neppure era stata negata una specifica ragione di vulnerabilità in rapporto ai rischi di apprezzabile entità cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, con i quali lamenta: a) l’errato esame di un fatto decisivo riguardante la condizione di pericolosità del Paese di origine, e della situazione di violenza generalizzata, in parte ammessa ed in parte contraddittoriamente esclusa (art. 360 c.p.c., n. 3); b) l’errato/omesso esame delle dichiarazioni e allegazioni utili alla valutazione della condizione personale del ricorrente in relazione alla individualità della minaccia nel contesto di provenienza (art. 360 c.p.c., n. 3); c) mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione dell’errore di valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese di provenienzia (art. 360 c.p.c., n. 3); d) erronea mancata applicazione della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e 19 e art. 19 (art. 360 c.p.c., n. 3), anche in considerazione del diritto ala salute e all’alimentazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

La ratio decidendi della decisione contenuta nel provvedimento del giudice di merito è stata quella di escludere ogni forma di tutela al richiedente asilo poichè la vicenda di vita narrata (pur scarsamente verosimile) non evocherebbe profili di persecuzione diretta e personale; inoltre la regione di provenienza della Nigeria (Edo) non poteva dirsi – secondo il rapporto EASO del giugno 2017 – interessata da violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato, pur nell’accezione fornita al riguardo dalla giurisprudenza. Neppure era stata allegata una specifica ragione di vulnerabilità in rapporto ai rischi di apprezzabile entità cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Tali plurime rationes, tuttavia, laddove solo contrastate in fatto (terzo motivo, con il quale si contrappone alla ricostruzione del quadro socio-politico di provenienza quello scaturente da una diversa loro “lettura”, non ammissibile in questa sede, perchè afferente all’esame del fatto-merito di rertinenza del solo giudice a quo), non sono neppure specificamente impugnati con i motivi nel ricorso, che si dolgono – in modo non conducente – della situazione di violenza generalizzata, che sarebbe (primo motivo) in parte ammessa ed in parte contraddittoria mente esclusa (quando la ratio principale, enunciata in motivazione, consiste esclusivamente nel difetto di ogni ipotesi di tutelabilità del richiedente asilo ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la mancanza di ogni ipotesi di persecuzione, in rapporto alle ragioni legittimamente considerabili, ai sensi della Convenzione di Ginevra), ovvero non collegate con il pericolo individuale (secondo motivo) corso dal richiedente (escluso non solo in ragione della non creduta narrazione ma anche per la inesistenza di una fattispecie persecutoria) o, in ultimo (quarto mezzo), escludenti anche la protezione umanitaria (che è stata negata in ragione della mancata allegazione della propria vulnerabilità in rapporto ai rischi di apprezzabile entità cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, risultando del tutto nuove le deduzioni in ordine alla mancata considerazione del diritto alla salute e all’alimentazione del richiedente asilo).

Tali censure sono inaminissibili poichè non consentono di pervenire ad una discussione di merito sulle rationes decidendi sopra richiamate.

Al sostanziale rigetto del ricorso non segue la decisione sulle spese di questa fase del processo, non avendo il Ministero intimato svolto difese; segue invece il raddoppio del contributo unificato poichè il richiedente non è stato ammesso al PASS.

PQM

La Corte,

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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