Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23470 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 28/10/2015, dep. 18/11/2016), n.23470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. IANNELLI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

L.S., rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Grassi

presso il quale è elettivamente domiciliato in Giarre al corso

d’Italia n. 147;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 286/31/08, depositata il 16 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

ottobre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l’avvocato dello Stato Paola Zerman per la ricorrente e l’avv.

Claudio Grassi per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone l’appello, ha confermato la rideterminazione in minus del reddito d’impresa rispetto a quanto accertato dall’ufficio con l’avviso, emesso ai fini dell’IRPEP per l’anno di imposta 1997 a carico di L.S., titolare della ditta individuale “(OMISSIS)”, sulla base, tra l’altro, della verifica dei movimenti sui conti correnti bancari ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che “il contribuente aveva, per buona parte e compatibilmente col tempo trascorso, dato giustificazione delle operazioni bancarie; dal p.v.c. posto a base dell’avviso risultava che buona parte dei versamenti e dei prelievi risultavano dalla contabilità. Ciò impediva l’applicazione del citato art. 32, con conseguente nullità dell’accertamento fondato sul calcolo derivante da ricavi e prelievi peraltro sulla base di importi considerati due volte ai fini di diverse tipologie di recuperi. La mancata giustificazione, da parte del contribuente, in ordine alla movimentazione di alcuni conti correnti risulta comprensibile e col notevole importo di ricavi dichiarati e col trascorrere del tempo. In ogni caso, l’accertamento avrebbe richiesto diversa e più precisa motivazione che invece può dirsi mancante o gravemente carente”.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso l’amministrazione denuncia insufficienza della motivazione. Nel “momento di sintesi” formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. promette che “nella lite relativa ad accertamento IRPEF e ILOR nella quale siano state recuperate a tassazione per il 1997 due poste, e precisamente la differenza, di Lire 377 milioni, tra i versamenti giustificati come afferenti all’impresa del contribuente, di Lire 1.252 milioni, e il dichiarato, (di Lire 874 milioni), e la somma di versamenti e prelievi non giustificati su vari conti, intestati alla ditta individuale verificata, al suo titolare, alla di lui coniuge e un libretto cointestato ai coniugi, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, è fatto decisivo e controverso la ricostruzione dell’imponibile”. Su tale fatto ingiustificatamente motiverebbe la sentenza che, anzichè eliminare la prima ripresa, logicamente assorbita dalla seconda, e verificare, alla luce del p.v.c. e degli atti, se la seconda ripresa sia giustificata e se su di essa sussista la prova contraria, confondendo i dati a base delle due riprese li ritenga contraddittoriamente sommati, e ritenga in particolare nullo l’accertamento figurando due volte nei calcoli l’ammontare dei versamenti (per Lire 1.252 e Lire 564 milioni), mentre doveva, semmai, correggere i calcoli e ridurre l’importo e non annullare l’avviso, e ritenga inoltre “per buona parte” giustificate le operazioni, e quindi infondato l’avviso, mentre D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 la prova contraria va data per tutti i versamenti e prelievi non potendo essa essere sommariamente giustificata con il “notevole importo e il trascorrere del tempo”.

Il motivo è sostanzialmente fondato.

Il giudice d’appello ha infatti confermato la rideterminazione in minus del reddito d’impresa cui era pervenuta la Commissione di prime cure, ma l’esito dell’esame che ha compiuto degli elementi emergenti dal verbale di constatazione del 5 febbraio 2000 – costituente l’oggetto della presente controversia – non è appagante sotto il profilo della conseguente ricostruzione dell’imponibile, per il mancato raccordo logico con le conclusioni, in ordine al quantum, cui perviene. E ciò per la vaghezza con cui applica clausole e rilievi, che non consente di seguire l’iter logico compiuto, e neppure le regulae juris di volta in volta applicate (“il contribuente ha per buona parte e compatibilmente col termo trascorso, dato giustificazione delle operazioni bancarie”; “buona parte dei versamenti e dei prelievi risultavano dalla contabilità. Ciò impediva l’applicazione dell’art. 32, con conseguente nullità dell’accertamento fondato sul calcolo derivante da ricavi e prelievi peraltro sulla base di importi considerati due volte ai fini di diverse tipologie di recuperi”; “la mancata giustificazione, da parte del contribuente, in ordine alle movimentazioni di alcuni conti correnti risulta comprensibile e col notevole importo di ricavi dichiarati e col trascorrere del tempo”; “in ogni caso l’accertamento avrebbe richiesti diversa e più precisa motivazione che, invece, può dirsi mancante o gravemente carente”). Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata rinviata, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in differente composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in altra composizione.

Così deciso in Roma il 28 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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