Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2347 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2347 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA

Ud. 22/11/2017

sul ricorso 24363-2014 proposto da:

CC

STELLA NICOLA, GIORGETTI LORENZA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI, rappresentati
e difesi dagli avvocati CRISTINA POTOTSCHNIG,
FEDERICO PERGAMI giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrenticontro

2017
2255

VERGOTTINI LORENZO, LIGURGO LUIGIA, domiciliati ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato

VITTORIA CURCIO giusta procura speciale a margine del

1

Data pubblicazione: 31/01/2018

controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 9152/2014 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 09/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott.

RAFFAELE FRASCA;

2

R.g.n. 24363-14 (c.c. 22.11.2017)

Rilevato che:
1. Nicola Stella e Lorenza Giorgetti hanno proposto ricorso per
cassazione contro Lorenzo Vergottini e Luigia Licurgo, avverso la
sentenza del 9 luglio 2014, con la quale il Tribunale di Milano ha
rigettato il loro appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Milano, adìto originariamente dagli intimati nel dicembre di 2007 contro

confronti della Licurgo ed all’esito dell’istruzione della causa, aveva
accertato che dall’appartamento di proprietà di essi ricorrenti
originavano immissioni di rumori eccedenti la normale tollerabilità in
quello degli attori, nonché ordinato ai ricorrenti di cessare di provocarle
e di eseguire nel loro appartamento i lavori accertati come necessari da
una c.t.u. per far cessare le immissioni, particolarmente provenienti da
uno sciacquone, ed inoltre condannato sempre i ricorrenti al
risarcimento del danno liquidato in euro 2.000,00 per “danno
esistenziale” e di euro 900,00 per gli accertamenti relativi ai rumori fatti
effettuare da una società.
2. Al ricorso per cassazione, che propone tre motivi, hanno resistito
con congiunto controricorso gli intimati.
3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. e non sono state depositate
conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, mentre è stata deposita una
memoria da parte dei ricorrenti.
Considerato che:
1. Con il primo motivo si denuncia “violazione dell’art. 342 c.p.c. in
relazione all’art. 360 10 co. n. 3 c.p.c.” e vi si sostiene che il Tribunale si
sarebbe <

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