Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2347 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24959-2019 proposto da:

SOCIETA’ ZARPELLON SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GIANPIETRO CONTARIN;

– ricorrente-

contro

COMUNE ROMANO D’EZZELINO, in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO n. 22, presso lo

studio dell’avvocato DEBORATH FORTINELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE TIENGO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e da

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 53/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del VENETO, depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Don. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR del Veneto, con sentenza n. 53/2019, respingeva gli appelli proposti dalla società Zarpellon s.p.a. avverso la pronuncia della CTP di Vicenza con cui erano stati parzialmente accolti i ricorsi della contribuente relativamente all’impugnativa di accertamenti emesso dal Comune di Romano di Ezzelino per l’omesso versamento ICI riguardanti l’imposta per gli anni 2010 e 2011.

Il giudice di appello osservava che il presupposto per l’imposizione Ici è costituita dall’avvenuta iscrizione in catasto dell’immobile e la previsione di un piano che ne attribuiscano la suscettibilità edificatoria intesa come potenziale sviluppo delle facoltà domenicali senza che assuma alcun rilievo l’esistenza di un piano particolareggiato.

Sottolineava che il riferimento ai valori medi seguito dal Comune si presenta logico e congruo anche alla luce di un giudicato esterno formatosi fra le stesse parti relativamente alla medesima materia.

Avverso tale decisione la società Zarpellon s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso e ricorso incidentale il Comune di Romano di Ezzelino illustrato da memoria.

Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta, in particolare, la contribuente che nella determinazione del valore da parte dell’Ente impositore occorre avere riguardo alla situazione del terreno esistente al momento della decisione e non già a vicende successive.

Sostiene che la CTR si sarebbe invero limitata a considerare il giudicato formatosi nell’anno 2006 senza tener conto di eventuali variazioni successive escludendo dalla valutazione i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche previsti dal richiamato art. 5.

Afferma infatti che sarebbe un fatto notorio che i prezzi per le aree fabbricabili sarebbero praticamente dimezzati nel territorio del Comune come in gran parte di quello circostanze e provinciale.

Il Comune, a sua volta censura la sentenza per l’omessa pronuncia in relazione ai motivi svolti in via di appello incidentale.

Si duole infatti che la CTR sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. in merito alla mancata valorizzazione autonoma della particella (OMISSIS) e al capo della pronuncia della CTP relativa alla illegittimità delle sanzioni irrogate.

Censura infine la sentenza nella parte in cui in ordine alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e degli artt. art. 91 e 92 ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Il motivo del ricorso principale è fondato con assorbimento del ricorso incidentale.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, che, nel dettare i criteri per la determinazione della base imponibile ICI, con riferimento alle aree fabbricabili, come nel caso di specie, stabilisce che: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

I criteri normativamente determinati dall’art. 5 cit., devono considerarsi tassativi, pertanto il giudice del merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass. n. 13567 del 2017; Cass. n. 14385 del 2010).

Tuttavia tali parametri non possono peraltro ritenersi esclusivi od esaustivi, poichè altri possono in via alternativa essere applicati, purchè adeguati ed idonei alla individuazione del valore commerciale”. (Cass. n. 14148 del 2003, in motivazione). In particolare, si è anche detto che: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5 (che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche) solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima; diversamente nel caso in cui il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perchè posto in vendita, il valore fissato a quel terreno, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, sicchè la valutazione del giudice del merito che, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, assuma come parametro oggettivo di riferimento il prezzo dichiarato di acquisto dell’area fabbricabile, motivi congruamente le ragioni per le quali lo tesso debba considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14118 del 2017; Cass. 2018 n. 11445; Cass. 15440/2019).

Tanto premesso, occorre tuttavia rilevare che i giudici d’appello non hanno accertato la corretta ed integrale applicazione da parte del Comune dei suddetti parametri siccome individuati dalla norma citata limitandosi a considerare la congruità del riferimento ai valori medi senza però verificare se detti parametri sono stati adeguatamente valutati con riguardo alla fattispecie concreta e all’anno di riferimento.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR del Veneto che in diversa composizione si conformerà ai principi sopra enunciati. E provvederà alla liquidazione delle spese di questa fase.

Le censure introdotte in via di ricorso incidentale restano assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale assorbito quello incidentale, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, che in diversa composizione riesaminerà la vicenda nel senso di cui in motivazione e provvederà alla liquidazione delle spese di legittimtà.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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