Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2347 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. I, 03/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 03/02/2020), n.2347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23001/2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa

(VI), via Mure del Bastion n. 10, presso lo studio dell’avv. A. M.

Muraro, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti, in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da O.M. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere omossessuale e di essere fuggito con l’amante in Italia.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente, il tribunale non aveva riconosciuto al ricorrente la protezione sussidiaria, pur rischiando di subire un grave danno, in caso di rimpatrio, atteso, il proprio orientamento sessuale; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto, erroneamente, i giudici del merito non avevano riconosciuto i presupposti della protezione umanitaria, pur sussistendo situazioni di vulnerabilità previste e tutelate dagli obblighi costituzionale e internazionali che gravano sullo Stato italiano.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto, non risulta adeguatamente censurata la ratio di non credibilità della narrazione del ricorrente, alla luce dei parametri di genuinità soggettiva, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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