Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2347 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2347 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 10757-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ENEL SPA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio
dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 03/02/2014

- ricorrenti contro
IULIUCCI VINCENZO;
– intimato –

– Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il 03/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 10757 sez. M3 – ud. 05-12-2013
-2-

avverso la sentenza n. 866/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO

10757/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 866 del 2011 il Tribunale di Benevento
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.

proposta dal sig. Vincenzo Iuliucci di condanna al
risarcimento del lamentato danno consistente negli ingiusti
oneri sopportati per il pagamento dell’energia elettrica
erogatagli tramite bollettini postali, in conseguenza
dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma 4,
Delib. n. 200 del 1999 con cui l’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica di
«offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il l ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

3

Montesarchio n. 872/2010 di accoglimento della domanda

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Con il 2 ° motivo denunzia «difetto di motivazione>> su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione

3, c.p.c.; nonché <> su punto decisivo
della controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
I primi 3 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di
seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario ( o,
secondo una possibile qualificazione alternativa, di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi )
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali
pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela

4

dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n.

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dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,
esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a

consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art.
6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato
la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del
settore

esistente

all’epoca

della

sua

adozione,

e

conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata
su clausola contrattuale che non risulta invero inserita nel
contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da
ultimo,

Cass.,

19/12/2011,

n.

27500;

Cass.,

19/12/2011,

n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato
principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla
delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto
di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il
lamentato inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento dei restanti motivi.

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e

norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e

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Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il
rigetto della domanda originaria dello Iuliucci, la cui
infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo

di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del
contratto da parte della delibera in argomento in ragione
della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per
la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le

spese del giudizio di merito possono essere

integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che
nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 3 motivi di ricorso,
assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo
la causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda
originaria dello Iuliucci. Compensa le spese dei gradi di
merito. Condanna lo Iuliucci al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro
600,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre ad accessori
come per legge.

6

subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo

L

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