Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2347 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3963/2009 proposto da:

P.C., P.M., PA.MA.,

P.G. (eredi di A.R.) ed A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CLEMENTE Giovanni,

giusta procura a margine del ricorso per revocazione;

– ricorrenti –

contro

F.C. vedova A., A.N.,

A.C., AL.CO., A.A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PIZZUTI Pasquale,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ERSAC – ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO IN CAMPANIA,

AL.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19917/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

del 23/4/08, depositata il 18/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2 009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la Eseguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 febbraio 2009 P.G., P.C., P.M., Pa.Ma. e A.M. hanno chiesto la revocazione della sentenza n. 19917/08 depositata in data 18 luglio 2008 da questa stessa Corte che aveva rigettato il ricorso da essi proposto avverso il decreto della Corte d’Appello di Salerno depositato il 25 magio 2004.

Gli intimati, F.C. ved. A., A. N., A.C., Al.Co. e A.A. M., hanno resistito con controricorso.

2 – Il ricorso è inammissibile per due ordini di motivi.

In primo luogo perchè questa Corte ha affermato (Cass n. 5076 del 2008) che l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., contro le sentenze della Corte di Cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto D.Lgs.), atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione del citato art. 391 bis c.p.c., comma 1, là dove dispone che la revocazione è chiesta “con ricorso ai sensi dell’art. 365 c.p.c., e segg.”; la formulazione del motivo deve, pertanto, risolversi nell’indicazione specifica, chiara e immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.. Nel ricorso de quo manca un momento di sintesi avente le caratteristiche sopra delineate.

3. – In secondo luogo occorre ribadire (confronta Cass. n. 13667 del 2009) che l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione può essere basata esclusivamente sull’errore di fatto in cui la Corte possa essere incorsa nella lettura degli atti del processo “a quo” ovvero degli atti propri del giudizio di legittimità; l’errore revocatorio consiste, dunque, in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fato decisivo che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa.

Il tema dell’asserita inesistenza di un rapporto concessorio, che sarebbe rilevabile dagli atti, richiede invece valutazioni di carattere giuridico (vedi la risposta data dalla sentenza al primo motivo di ricorso per cassazione) e, quindi, non costituisce questione di fatto di percezione immediata.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per il secondo motivo, il cui rigetto i ricorrenti imputano alla circostanza che il testatore non era titolare dell’intera unità ponderale, risolta dalla sentenza sotto diversi profili, tutti giuridicamente motivati.

La doglianza relativa al rigetto del terzo motivo del ricorso per cassazione si basa sul contrasto con il principio di diritto affermato da una sentenza di questa Corte, quindi esula palesemente dall’errore di fatto.

Quanto alla censura relativa al quarto motivo, è sufficiente osservare che i ricorrenti lamentano che questa Corte abbia ritenuto che l’interpretazione della domanda costituisce indagine di fatto propria del giudice di merito e assumono che di conseguenza abbia ritenuto esistente un fatto escluso dagli atti. Ma proprio perchè la Corte non ha esaminato gli atti spiegando trattarsi attività non spettante al giudice di legittimità non si può vertere in tema di errore revocatorio. In definitiva, con il ricorso de quo i ricorrenti hanno chiesto – inammissibilmente – una nuova valutazione dei propri quattro motivi di ricorso per cassazione.

4. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non inducono a diversa statuizione poichè non introducono temi idonei a contrastare con efficacia la relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA