Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2347 del 01/02/2011
Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 01/02/2011), n.2347
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 736/2009 proposto da:
C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA GOTTARDO 21, presso lo studio dell’avvocato LUCIA
CARINI, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPOTORTO Cesare giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G., C.S.;
– intimati –
e contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato FEDELI
Valentino, che lo rappresenta e difende, con procura speciale del
Dott. Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri, Notaio in
Civitavecchia, del 18/02/2009, rep. 21511.;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 329/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
Sezione Civile, emessa il 27/11/2007, depositata il 29/11/2007;
R.G.N. 354/99.
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
11/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha rigettato l’appello da lui proposto contro la pronuncia di primo grado, che lo aveva condannato – quale proprietario di uno dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, privo di copertura assicurativa – al rimborso, in solido con i conducenti dei due veicoli e non pro quota, ai sensi dell’art. 2055 c.c., comma 2, asseritamente applicabile anche all’azione di regresso della L. n. 990 del 1969, ex art. 29, della somma di L. 40.000.000 nei confronti della Assitalia, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia, da questa corrisposti all’INAIL, a titolo di rimborso delle somme erogate nei confronti degli eredi di D.G.R., deceduto nel sinistro.
Nessuno degli intimati si è costituito. Assitalia ha depositato una procura alle liti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 29, comma 1 e dell’art. 2055 c.c., comma 2, il ricorrente assume che, nel caso in cui l’evento dannoso sia causato da due soggetti, entrambi privi di copertura assicurativa, il Fondo di Garanzia, che abbia corrisposto l’intero risarcimento, possa esercitare l’azione di regresso ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 29, verso ciascun responsabile, limitatamente al grado di colposo apporto causale attribuitogli.
1.1.- Il mezzo è infondato.
E’ sufficiente rilevare che l’obbligazione del Fondo di Garanzia, pacificamente, non è solidale, ma sostitutiva, rispetto a quella dei responsabili. Ne consegue, come ha correttamente argomentato la Corte di appello, l’inapplicabilità dell’art. 2055 cod. civ., invocato dal ricorrente, dettato appunto per l’ipotesi di responsabilità solidale, cui può farsi riferimento – ed a ciò si riferisce la massima della sentenza 12036/90, citata dallo stesso ricorrente -solo quanto ai rapporti con gli eventuali corresponsabili del sinistro cui il Fondo non si sia sostituito.
Il Fondo di Garanzia può dunque agire per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato, nei confronti di ciascuno dei danneggiano di cui alle L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a) e b), a carico dei quali resta perciò l’alea dell’eventuale insolvenza dei corresponsabili.
2.- Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011