Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23469 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 26/10/2020), n.23469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28595-2014 proposto da:

M.N.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA D’ARA COELI 1, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

MOLINARO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MORONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza 1958/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per l’anno di imposta 2008, la contribuente era attinta da avviso di accertamento con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, in ragione degli indici di ricchezza individuati dall’Amministrazione finanziaria.

Più in particolare, a fronte di un reddito dichiarato pari a zero, l’Ufficio contestava la disponibilità di una barca a vela, di immobile adibito a residenza principale, per cui versava mutuo di circa diecimila Euro annui, collaboratore domestico, rata premio assicurativo ed acquisto – nel 2008 – di immobile in via (OMISSIS). Sussistevano entrambi i requisiti a sostegno della predetta forma di accertamento: sia lo scostamento tra accertato e dichiarato superiore al 25%, scostamento anche nei due anni di imposta precedenti.

2. Le giustificazioni della contribuente circa la vendita di un appartamento nel 2007 non vincevano la presunzione, poichè il ricavato risultava parimenti investito per lo più in titoli, altresì la movimentazione bancaria evidenziava un reddito non dichiarato per attività continuativa connessa alla barca a vela (noleggio con skipper, istruttore di vela). Anche il riferimento alla successione materna avvenuta nel 1994 non era ritenuto dirimente.

Entrambi i gradi di merito esitavano in rigetto, donde il ricorso per cassazione con due motivi, cui replica con controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo viene prospettata la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella sostanza ritenendo che le prove offerte dalla contribuente dovessero ritenersi congrue ed idonee a superare la presunzione che regge l’accertamento di cui al citato art., comma 4. In questo senso, la ricorrente richiama precedenti di questa Corte circa la prova contraria in materia. Per la particolare connessione, il motivo può essere più utilmente trattato in uno con il successivo.

2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 2697 c.c., ove l’Amministrazione finanziaria è parte in senso sostanziale, quindi tenuta a dimostrare l’esistenza dei presupposti costitutivi dell’obbligazione tributaria. In sostanza, quindi, l’Ufficio non avrebbe provato il maggior reddito reclamato, nè tale dimostrazione sarebbe da rinvenirsi nella motivazione della sentenza qui gravata, ove si ridurrebbe ad affermazione tautologia.

In verità, la presenza di incremento patrimoniale e la disponibilità di determinati beni – indice di ricchezza dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cfr. Cass. V, n. 16912 del 10/8/2016; n. 17793 del 19/7/2017; n. 27811 del 31/10/2018; n. 17534 del 28/06/2019).

A questi principi si è uniformata la CTR nella sentenza qui scrutinata, con bilanciamento degli apporti probatori non irrazionale, guardando alle somme complessivamente movimentate ed al periodo storico di rilevanza (la successione ereditaria del 1994 per giustificare operazioni svolte negli anni 2007/2008) che esula dal perimetro di cognizione di questa Corte di legittimità, involgendo profili di merito che le restano inibiti.

I motivi sono quindi infondati.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro cinquemila/00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

 

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