Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23469 del 10/11/2011
Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 10/11/2011), n.23469
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.C. e A.F., elettivamente domiciliati in Roma
via Vigna di Morena 69/A, presso Anna Maria Rossi, rappresentati e
difesi dall’avvocato Felice Amato, giusta procura a margine del
ricorso per cassazione;
– ricorrenti –
contro
Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso
la Suprema Corte di Cassazione;
Agenzia delle Entrate;
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimati –
avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Salerno del 14
ottobre 2008 nella procedura iscritta al n. 1078/08 R.G.V.G.;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 22 giugno 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.C. veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Delib. 4 dicembre 2007 del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno in relazione a una causa di lavoro da proporre nei confronti dell’I.N.P.S.. Decisa la controversia l’avv.to difensore della S. chiedeva al giudice del lavoro la liquidazione dei suoi onorari. Con provvedimento del 14 luglio 2008 il giudice del lavoro, revocata l’ammissione al patrocinio dello Stato (sia in relazione alla mancanza di documentazione relativa al reddito che in relazione all’esito del giudizio), rigettava l’istanza. Il provvedimento veniva impugnato dalla S. e dall’avv.to A. e il Presidente del Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo non opponibile il provvedimento di revoca.
Ricorrono S.C. e A.F., affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 e in particolare del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84, 99, 112, 136, 142 e 170 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).
I ricorrenti sottopongono alla Corte il seguente quesito di diritto:
dica la S.C. che, come nel caso in esame, contro il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto dal giudice del Tribunale, in materia civile, il rimedio esperibile e ammissibile è quello del ricorso al Presidente del Tribunale, come previsto dalla normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 e sopra richiamata, secondo il procedimento speciale previsto per gli onorari di avvocato.
Non svolgono difese gli intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. n. 15323 del 21 luglio 2005) il procedimento concernente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rientra nell’ambito della giurisdizione civile e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo l’interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale (sentenza n. 177/2006), prevede l’impugnazione con ricorso al Presidente del Tribunale avverso il provvedimento di rigetto della richiesta o di revoca dell’ammissione al patrocinio (Cass. civ. n. 13833 del 27 maggio 2008).
Tale giurisprudenza è stata di recente riaffermata (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 12744 del 10 giugno 2011 e n. 9748 del 4 maggio 2011) anche con riferimento all’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal capo dell’ufficio sull’opposizione avverso il provvedimento del Tribunale di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con essa si è in particolare ribadito che, in mancanza di una esplicita disciplina, per regolare reclami e/o opposizioni avverso il decreto di revoca reso dal giudice civile del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136, comma 2 va riconosciuto carattere generale al rimedio oppositorio di cui al D.P.R. n. 115, art. 170 che, seppure configurato dal legislatore per regolare le opposizioni ai decreti di pagamento, costituisce lo strumento rimediale cui può e deve farsi riferimento per colmare la lacuna utilizzando le disposizioni dello stesso testo unico e salvaguardando cosi la coerenza e logicità del sistema.
La ordinanza di inammissibilità resa dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 14 ottobre 2008 nella procedura iscritta al n. 1078/08 R.G.V.G. va pertanto cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al Presidente del Tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011