Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23469 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.06/10/2017),  n. 23469

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21459-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DREX PHARMA S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 911/42/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, relativa al diniego di accoglimento di istanza d’interpello disapplicativo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis, comma 8 delle disposizioni contenute nella L. n. 724 del 1994, art. 30 recante la normativa di contrasto all’utilizzo a fini elusivi di società non operative, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in quanto erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto impugnabile la risposta sfavorevole dell’ufficio sulla predetta istanza senza che la stessa rappresentasse una decisione definitiva su una ben determinata pretesa impositiva e, quindi, al più, era da considerare solo potenzialmente lesiva della sfera giuridica del contribuente.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 37 bis, comma 8, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario” (Cass. n. 17010/12, secondo Cass. n. 8663/11, il diniego disapplicativo è un atto definitivo in sede amministrativa e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un’ipotesi di diniego di agevolazione). Tale principio regolatore (isolatamente disatteso da Cass. n. 5843/2012) si è consolidato nel diritto vivente (es. Cass. n. 20394/12, 335/14, 25281/15, 6200/15 e da ultimo, v. Cass. ord. n. 19962/17) sino ad essere stato ripreso anche in altri contesti fiscali (v. in motivazione S.U. nn. 7665/16, 19704/15, 12760/15, 649/15, 13451/14; cfr. ex plurimis: Cass. nn. 11397/17, 5723/16, n. 2616/15, 11922/14, 25916/13).

Nel caso di specie, sulla base dei superiori principi, ai quali il Collegio intende dare continuità, la società contribuente aveva un interesse qualificato, ai senso dell’art. 100 c.p.c., a insorgere contro un atto che non era meramente consultivo, ma aveva una sua lesività, in quanto tale risposta all’interpello ha l’effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante, in ordine alla dichiarazione dei redditi, in relazione alla quale l’istanza è stata inoltrata.

Va, infine, precisato come il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6 non ha una valenza interpretativa, come opinato dall’ufficio ricorrente, ma di ridisciplina della materia dell’interpello e, quindi, non dispone che per l’avvenire. Del resto, nè la struttura nè la funzione della nuova e articolata disciplina, contenente tra l’altro la limitazione dell’impugnazione, manifestano le caratteristiche tipiche dell’interpretazione autentica (in saldatura con la pregressa disciplina) o dell’innovazione retroattiva, secondo i parametri ermeneutici tracciati dal giudice delle leggi (es. C. cost. n. 41/11), in disparte, diversamente opinando, i rilievi di dubbia conformità convenzionale (art. 6 CEDU) desumibili da taluna giurisprudenza europea (Corte EDU, Maggio vs. Italia). Peraltro, premesso che ogni testo normativo deve essere interpretato secondo il suo contenuto obiettivo mentre i lavori preparatori non costituiscono elemento decisivo per la sua interpretazione (cfr. in motivazione Cass. n. 16679/16), neppure il tenore della relazione illustrativa del d.lgs. offre obiettivo riscontro dell’asserita valenza interpretativa della nuova normazione delegata (Cass. n. 16962/17).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte della società contribuente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Poichè la parte ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non è tenuta a corrispondere il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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