Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23468 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 26/10/2020), n.23468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18153-214 proposto da:

P.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL

RISORGIMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato LUIGI VINCENZO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente era attinta da avviso di accertamento per mancato versamento di plusvalenza da cessione di una azienda nell’anno di imposta 1984. Più in particolare il corrispettivo di detta operazione non era stato esposto nella dichiarazione congiunta compilata dal sig. A.B., in allora coniuge della qui ricorrente P.M.A.. Avverso l’atto impositivo i coniugi proponevano unico ricorso alla CTP di Roma che ne accoglieva parzialmente le ragioni, rimodulando al ribasso la ripresa a tassazione. Donde ricorreva in appello l’Ufficio, ottenendo piena ragione del proprio operato all’esito di un processo dove rimanevano intimati entrambi i contribuenti e definito con sentenza n. 25/03/06 pronunciata dalla terza sezione della CTR di Roma e depositata il 18 luglio 2006.

2. Sull’assunto di non aver mai avuto notificato l’atto di appello e di aver avuto contezza dell’esistenza della qui gravata sentenza solo nel maggio 2014, giusta corrispondenza con il legale del marito per l’instauranda procedura di separazione, la sig. P.M.A. portava a notifica ricorso per cassazione il 8 luglio 2014, affidandosi a due motivi, cui replica con controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.

Con il primo motivo si prospetta il vizio di cui all’art. 360, n. 4: error in procedendo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, artt. 49,20,16 e 17, nella sostanza lamentando non sia stato notificato l’appello a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, presso il domicilio eletto nello studio del difensore, il commercialista Dott. G.G., deducendone la nullità dell’intero secondo grado del giudizio.

Con il secondo motivo si lamenta ancora violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4: error in procedendo per violazione art. 331 c.p.c., poichè il giudice del gravame non avrebbe ordinato l’integrazione della notificazione, trattandosi di appello fra cause inscindibili o tra loro interdipendenti.

Occorre primieramente scrutinare l’eccezione di inammissibilità avanzata dal patrono erariale, ove riproduce – ai fini dell’autosufficienza – copia di relata di notifica dell’appello indirizzato ai due contribuenti, presso la loro residenza e non nel domicilio eletto. Ricordato che non serve una copia dell’atto per ogni appellato nel medesimo domicilio (cfr. Cass. I, n. 14094/04; VI-1, n. 18761/11), il luogo dell’avvenuta notifica era (ancora) la residenza coniugale dei contribuenti, come si evince dalla stessa sentenza gravata; la notifica alla parte presso la residenza – invece che nel domicilio eletto presso il difensore- esclude in ogni caso l’ignoranza del giudizio, necessaria per rendere ammissibile il ricorso tardivo. In tal senso, questa Corte ha statuito che l’impugnazione tardiva di cui all’art. 327 c.p.c., è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l’incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale l’atto di appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il domicilio eletto ex art. 170 c.p.c., non può avvalersi della impugnazione tardiva ex art. 327 c.p.c., (cfr. Cass. V, 12004/2011).

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro quattromilacento/00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

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