Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23468 del 26/08/2021

Cassazione civile sez. III, 26/08/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 26/08/2021), n.23468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38555-2019 proposto da:

O.L., rappresentato e difeso dall’avv.to ANNA FERRARIS,

(anna.ferraris.milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato

in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di MILANO;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1952/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.L., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva respinto l’impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c, comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 1, lett. a) punto 2 Convenzione Ginevra ed D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 5, 7 e 8, nonché l’art. 10 Cost., comma 3 in relazione alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello stato di rifugiato.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 2, comma 1, lett. G comma 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 5 e 14, nonché D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 in relazione alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

3. Con il terzo motivo, deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in relazione all’art. 5, comma 6 TUI nonché dell’art. 19 TUI in relazione alla sussistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. In primo luogo, manca la sommaria esposizione del fatto storico sul quale si fondano le protezioni domandate con violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

5.1. La vicenda risulta, infatti, è tratteggiata all’interno di complessive argomentazioni in modo talmente generico (cfr. pag. 6 del ricorso) da non consentire alla corte di apprezzare gli errori denunciati, posto che la sentenza impugnata ha rilevato numerose contraddizioni nelle quali il ricorrente era incorso nel suo racconto, mettendo, quindi, in discussione la sua credibilità, pregiudiziale alla valutazione delle critiche prospettate.

5.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato i seguenti principi, ormai consolidati, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

 

 

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