Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23468 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 20/09/2019), n.23468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25104/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Tibullo 10

presso lo studio dell’avvocato Saponara Marco che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Di Alberti Luigi come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2019 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di L’Aquila dell’11 giugno 2018. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente, S.M., nativo del (OMISSIS), potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su otto motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, l’illogicità manifesta e il travisamento dei fatti. L’istante si duole dell’accertamento compiuto dal Tribunale e lamenta che la Commissione per la protezione internazionale non abbia tenuto conto della propria giovanissima età, avendo anche riguardo ai fatti dallo stesso narrati.

Il motivo è inammissibile.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito: ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. (Cass. 14 maggio 2018, n. 11603; Cass. n. 22 settembre 2014, n. 19959). Nella specie, l’istante non ha indicato a quale ipotesi dell’art. 360 c.p.c. sia riconcucibile il vizio da lui denunciato: vizio che oltretutto, inerisce a un accertamento di fatto, laddove la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non corsente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519).

2. – Il secondo mezzo prospetta la violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’attività amministrativa e richiama, in proposito, l’art. 97 Cost.. Osserva, in proposito, il ricorrente che il provvedimento della Commissione era stato redatto e sottoscritto dal solo presidente, cui non risultava tra l’altro attribuito il compito di procedere all’estensione della decisione assunta.

Il motivo è inammissibile.

Con esso si censura il provvedimento della Commissione, laddove i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata devono riferirsi alla decisione stessa (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

3. – Il terzo motivo reca la seguente rubrica: “Sulla illegittimità del provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato”. Assume il ricorrente che la Commissione avrebbe dovuto soffermarsi sui soli pericoli di persecuzione cui l’esponente sarebbe esposto nel caso di rientro nel suo paese e avrebbe dovuto inoltre prendere atto che “chi fugge dal proprio paese se ha richiesto asilo in un altro paese ha molte difficoltà a farvi rientro (anche solo per salutare i parenti) in quanto verrà doppiamente perseguitato perchè considerato fuggitivo e traditore per aver denunciato la situazione del suo paese ad un altro governo”.

Il motivo è inammissibile.

Valgono, al riguardo, le considerazioni sopra svolte.

4. – Il quarto mezzo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b) e c), commi 4 e 5. Sostiene il ricorrente che la modalità di conduzione del colloquio avanti alla Commissione non aveva consentito di far apprezzare se sussistessero le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato. Rileva, inoltre, che la decisione impugnata risultava in contrasto con la previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il motivo è inammissibile.

La prima censura attiene all’operato della Commissione e non contiene alcuna doglianza che sia riferibile al decreto del Tribunale. La seconda censura investe un profilo che è estraneo al provvedimento impugnato, giacchè il giudice del merito non ha affatto ritenuto che elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente fossero sprovvisti di prova: all’opposto, il Tribunale ha reputato che la vicenda narrata dall’odierno istante, incentrata su di un tentato suo avvelenamento ad opera dello zio, non giustificasse, in sè, il riconoscimento dello status di rifugiato, dal momento che non dava evidenza di alcuna attività persecutoria. Il presupposto di tale conclusione è, chiaramente, l’assunta credibilità della suddetta narrazione: onde lo stesso S.M. non ha motivo di dolersi della mancata applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

5. – Con il quinto motivo è denunciata “violazione del diritto di difesa e omessa traduzione del diniego in lingua conosciuta”. Rileva l’istante che la decisione impugnata era stata redatta esclusivamente in lingua italiana e che il provvedimento – si deve intendere: della Commissione – era stato “notificato in una lingua veicolare ma non conosciuta dal ricorrente”.

La censura è inammissibile.

Essa non investe statuizioni della sentenza impugnata e non indica le norme di legge asseritamente violate; trascura peraltro di considerare che una eventuale nullità del provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione territoriale non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, atteso che l’oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27337).

6. – Il sesto motivo oppone la violazione dell’art. 10 Cost. circa la condizione di rifugiato che il ricorrente stesso domanda gli venga in questa sede riconosciuta.

Il motivo è inammissibile.

Il medesimo risulta formulato in modo del tutto generico e senza prendere in considerazione un dato dirimente: e cioè che il Tribunale si è pronunciato sia sulle due forme di protezione internazionale riconosciute dal D.Lgs. n. 251 del 2007, sia sulla protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. E’ il caso di aggiungere, qui, che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti callo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (Cass. 19 aprile 2019, n. 11110; Cass. 4 agosto 2016, n. 16362).

7. – Col settimo motivo viene lamentata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. E’ dedotto che la Commissione non avrebbe “ritenuto di dover raccomandare, come avrebbe dovuto, il rilascio di un permesso di soggiorno di carattere umanitario”.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza non investe statuizioni del decreto impugnato.

8. – L’ottavo motivo è così intitolato: “Diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria. Integrazione nel tessuto sociale italiano”. Il ricorrente rileva che la Corte di appello (è da intendere il Tribunale) avrebbe dato atto del rischio di gravi danni alla persona cui esponeva la situazione del (OMISSIS) e avrebbe inoltre evidenziato come esso richiedente avesse intrapreso in Italia un percorso di integrazione.

Pure tale motivo è inammissibile.

Esso si presenta confuso e privo di specificità nella sua articolazione, in quanto sovrappone, senza distinguere, profili che attengono alla protezione sussidiaria e a quella per motivi umanitari. La censura manca in ogni caso di considerare che entrambe le dette forme di protezione non possono essere riconosciute in ragione della generica situazione del paese di origine del richiedente. Premesso infatti, che non si fa questione della violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), le diverse fattispecie di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit. postulano una personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275); allo stesso modo, la condizione di vulnerabilità atta a giustificare la protezione umanitaria deve essere sempre correlata a elementi legati alla vicenda personale del richiedente, apprezzata nella sua individualità e concretezza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455; cfr. pure Cass. 3 aprile 2019, n. 9304, secondo cui deve essere presa in considerazione la situazione personale del richiedente, non quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti: ciò che sarebbe in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6).

9. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

10. – Ovviamente non vi sono spese giudiziali da liquidare.

Reputa il Collegio che l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, esiga dal giudice la sola attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione: qualora, poi, l’Amministrazione constati la prenotazione a debito (come nel caso del patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza (così Cass. 5 aprile 2019, n. 9660).

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

Sommario

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