Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23467 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 20/09/2019), n.23467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4936/2018 proposto da:

M.U.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Duilio Balocco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il

08/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2019 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Cagliari dell’8 gennaio 2018. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che a M.U.A., originario del Bangladesh, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato; è stato altresì escluso che lo stesso richiedente potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su sette motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dal D.L. n. 17 del 2017, art. 6, lett. g) convertito in L. n. 46 del 2017. Viene lamentato che la norma in questione avrebbe privato il ricorrente di un ulteriore grado del giudizio di merito, e ciò in contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost..

Il motivo non merita accoglimento.

Ad avviso del Collegio, la questione di costituzionalità sollevata è irrilevante, avendo l’istante proposto il ricorso per cassazione e non l’appello: e del resto il ricorrente difetta dell’interesse a farla valere, dal momento che l’accoglimento di essa, col correlativo riconoscimento dell’appellabilità della pronuncia, determinerebbe l’inammissibilità dell’impugnazione avanti al giudice di legittimità.

La stessa questione risulta essere pure manifestamente infondata. Come è noto, la garanzia del doppio grado non gode, di per sè, di copertura costituzionale (per tutte: Corte Cost. sent. n. 199 del 14 luglio 2017); nè la scelta del legislatore può dirsi viziata da irragionevolezza, in quanto essa risponde all’istanza di valorizzazione dell’esigenza di rapida definizione di un procedimento che, involgendo questioni di status, merita di essere modulato secondo criteri di speditezza. Come questa Corte regolatrice ha di recente evidenziato, il legislatore può sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare specifiche esigenze, tra cui è ricompresa quella della celerità, decisiva per i fini del riconoscimento della protezione internazionale; deve inoltre considerarsi, per la verifica della compatibilità costituzionale della eliminazione del giudizio di appello, che in materia di protezione internazionale la domanda giudiziale è preceduta da una fase amministrativa destinata a svolgersi dinanzi a un personale qualificato, nell’ambito del quale l’istante è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni attraverso un colloquio: in tal senso, la soppressione dell’appello trova un fondamento giustificativo nella preventiva acquisizione, da parte della commissione territoriale, delle risultanze di tale audizione, che sono indispensabili ai fini dello scrutinio della fondatezza della domanda proposta (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700).

2. – Il secondo motivo censura la sentenza impugnata sollevando una ulteriore questione di costituzione lità con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dal D.L. n. 17 del 2017, art. 6, lett. g) convertito in L. n. 46 del 2017. Viene rilevato che la norma in questione sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto non assicurerebbe la sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Col terzo motivo è prospettata altra questione di legittimità costituzionale con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dal D.L. n. 17 del 2017, art. 6, lett., convertito in L. n. 46 del 2017. La censura investe la previsione per cui è il medesimo giudice che ha pronunciato il decreto impugnato a valutare se sussistano i gravi motivi atti a ratificare la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione.

I due motivi vanno disattesi.

Le questioni sollevate risultano essere non rilevanti nel presente giudizio, giacchè l’esito della domanda di p-otezione internazionale, di cui qui si dibatte, non è influenzata dalla operatività, o mancata operatività, della sospensione di efficacia della decisione della commissione: oltretutto, l’istante remmeno deduce di aver proposto al giudice a quo una istanza nel senso indicato.

La questione posta col secondo motivo di censura è stata peraltro già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte: è stato in particolare osservato non essere desumibile dal sistema costituzionale nè dalla legislazione ordinaria, l’asserita necessità della sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del provvedimento giurisdizionale in pendenza del giudizio d’impugnazione, ed operando l’art. 35 bis cit. in un sistema speciale, qual è quello della “politica nazionale in tema di immigrazione”, nel quale il legislatore ordinario ha un’ampia discrezionalità, come la ha nella disciplina degli istituti processuali, dove vi è l’esigenza di celere attuazione delle decisioni giurisdizionali (Cass. 13 dicembre 2018, n. 32319).

3. – Il quarto motivo contiene una ulteriore doglianza in punto di incostituzionalità: la norma interessata alla questione è il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, così come modificato dal D.L. n. 17 del 2017, art. 6, lett. g) convertito in L. n. 46 del 2017.

Assume l’istante che essa sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prescrive che, quando la videoregistrazione non è disponibile, debba tenersi l’audizione dell’interessato con l’ausilio di un interprete.

Col quinto mezzo si oppone la nullità del decreto di rigetto per la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13. Assume l’istante che la norma in questione debba essere interpretata nel senso che, mancando la registrazione, il tribunale, oltre a fissare l’udienza, debba disporre anche l’audizione del richiedente, da attuarsi con l’ausilio di un interprete.

I motivi sono privi di fondamento.

Il ricorrente non spiega per quale ragione, avendo riguardo ai parametri costituzionali da lui invocati (artt. 2,24 e 111 Cost.), un colloquio non videoregistrato imponga al tribunale di rinnovare l’audizione dell’interessato: nè si vede come la lesione del diritto di difesa del richiedente asilo avanti all’organo giurisdizionale possa in definitiva dipendere dalla modalità di registrazione dell’audizione di quel soggetto.

Il tema della rinnovazione dell’interrogatorio avanti al giudice del merito è stato comunque di recente affrontato da questa S.C., avendo riguardo al principio affermato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko; ed è stato osservato, sul punto, che nel giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, successivo alla decisione della commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale: ne deriva che il giudice possa respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi ne la fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; in senso conforme: Cass. 31 gennaio 2019, n. 2817).

Nel caso in esame, la domanda di protezione internazionale è stata respinta rilevandosi l’insussistenza delle condizioni atte a giustificare il riconoscimento dei diritti invocati.

4. – Il sesto motivo propone una censura con cui è denunciata la nullità del decreto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 8. Il ricorrente si duole della mancata acquisizione della videoregistrazione e del relativo verbale di trascrizione, oltre che della omessa rappresentazione, da parte del Tribunale delle ragioni per cui detti documenti non siano stati ad esso trasmessi.

Il motivo non può accogliersi.

Il ricorrente dà per scontato che la Commissione abbia proceduto alla videoregistrazione del colloquio: ma non fornisce alcuna indicazione da cui possa desumersi che ciò sia realmente avvenuto. E del resto, quell’organo non era nemmeno tenuto alla detta ripresa audiovisiva, visto che la relativa previsione, introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, si applica relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data ci entrata in vigore dello stesso decreto, onde essa non era operante con riferimento al procedimento amministrativo che qui interessa, il quale si concluse il 14 giugno 2017 (cfr. decreto impugnato, pag. 2).

5. – Col settimo motivo è denunciata la nullità del provvedimento impugnato per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4. L’istante si duole del fatto che il Tribunale abbia “negato la protezione umanitaria senza verificare i parametri della integrazione e della vulnerabilità del richiedente”.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha rilevato che non poteva assumere rilievo la condizione di indigenza in cui si troverebbe il ricorrente in caso di rientro nel paese di origine e tale affermazione è coerente col principio per cui la protezione per motivi umanitari tutela situazioni di vulnerabilità da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente, onde non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3681).

Nel corpo del motivo l’istante fa menzione di violenze che avrebbe subito in patria in quanto appartenente all’etnia (OMISSIS), ma il Tribunale ha ben chiarito come le dichiarazioni rese sul punto siano state giudicate generiche e che, proprio avendo riguardo ai contenuto dell’audizione resa avanti alla Commissione, le reali ragioni dell’espatrio dei richiedente siano risultate essere di natura economica. Tale giudizio, vertente su un accertamento di fatto, non è ovviamente censurabile in questa sede e, del resto, non è stato nemmeno specificamente impugnato.

6. – Il ricorso è respinto.

7. – Nulla è da disporre in punto di spese processuali.

Reputa il Collegio che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 esiga dal giudice la sola attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione: qualora, poi, l’Amministrazione constati la prenotazione a debito (come nel caso del patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza (così Cass. 5 aprile 2019, n. 9660).

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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