Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23467 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.06/10/2017),  n. 23467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21415-2016 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SABRINA MENICHELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/01/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata 1’11/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa ad un avviso d’accertamento per Irap 2006-2009, lamentando la violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, i giudici d’appello, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avrebbero aderito alla decisione di primo grado apoditticamente e senza alcun esame dei motivi di gravame; con il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4 e 8in combinato disposto con la L. n. 89 del 1913, art. 74 (secondo motivo), e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. C) e art. 8 in combinato disposto con l’art. 147, comma 1, lett. b (terzo motivo), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello, non avrebbero saputo distinguere tra gli onorari spettanti al Notaio quale pubblico ufficiale (che non sarebbero assoggettabili a Irap, in quanto, previsti da un decreto ministeriale) e compensi spettanti al Notaio quale libero professionista (assoggettabili a Irap, se sussistenti), inoltre, il Notaio sarebbe un esercente una professione intellettuale ma non un libero professionista e i mezzi personali e materiali di cui si sarebbe avvalso negli anni in contestazione avrebbero costituito un mero ausilio alla sua attività, senza incrementarne la capacità produttiva.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo è infondato, in quanto, la motivazione della sentenza impugnata, nella sua sinteticità si pone al di sopra del “minimo costituzionale” in quanto si basa sulla ratio decidendi della presenza, alle dipendenza del professionista, di più dipendenti, quale sintomo della sussistenza di “un’autonoma organizzazione” (Cass. sez. un. n. 8053/14), inteso come presupposto d’imposta.

Il secondo e il terzo motivo sono da rigettare.

In via preliminare, il secondo motivo, relativo all’eccezione basata sulla distinzione fra onorari notarili e compensi notarili è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’ufficio controricorrente, il contribuente non ha dimostrato di aver coltivato l’eccezione fin dall’atto introduttivo del giudizio, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, pertanto, tale eccezione appare “nuova”, in quanto non introdotta ritualmente nel dibattito processuale (v. pp. 5 e 6 del controricorso) e, comunque, sfornita di qualunque fondamento normativo e giurisprudenziale, in riferimento al fatto che gli onorari notarili non rientrerebbero nella base imponibile Irap.

Nel merito della controversia, le doglianze sono parimenti infondate.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive” (Cass. sez. un. n. 9451 del 2016, Cass. n. 13405 del 2016, 18881/16).

Nel caso di specie, la CTR con motivazione sintetica ma esaustiva ha evidenziato la presenza di più dipendenti, circostanza sintomatica di una struttura complessa e non minimale, in grado di potenziare in misura significativa la capacità produttiva del professionista, anche se notaio (Cass. n. 22873/11, 1673/10, 18067/09, 16855/09, 15757/09).

Il ricorso, va, pertanto, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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