Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23466 del 06/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.06/10/2017), n. 23466
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21328-2016 proposto da:
T.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO
CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CARBONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE RAGUSO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 434/01/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI, depositata il 23/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Puglia, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per l’anno 2010 e 2011, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, alla luce delle risultanze processuali, avevano ritenuto sussistere il requisito “dell’autonoma organizzazione”, quale presupposto d’imposta al quale il ricorrente sarebbe stato assoggettabile, per il fatto che si fosse avvalso, nell’esercizio della professione medica di “lavoro altrui”, a prescindere dalla natura e dalla rilevanza dell’attività concretamente svolta dai collaboratori, che nella specie svolgevano mansioni di segreteria, peraltro a tempo parziale.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
La censura è fondata.
E’, insegnamento di questa Corte che in materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. n. 9451 del 2016).
Nella specie, il ricorrente ha opinato che pur se i dipendenti erano due, essi erano stati assunti part time, e questa Corte ha già affermato in diverse pronunce la tendenziale equivalenza di due unità lavorative part time a una sola unità lavorativa a tempo pieno (Cass. ord. n. 383/17, 11060/17), fatta salva la verifica in concreto.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017