Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23465 del 18/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 18/11/2016, (ud. 08/11/2016, dep. 18/11/2016), n.23465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11998/2015 proposto da:

ENEL GREEN POWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99,

presso lo studio degli Avvocati ILARIA CONTE ed ERNESTO CONTE, che

la rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

COMUNE DI CASTELLAFIUME, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CORVISIERI 22, presso lo

studio dell’Avvocato GIACINTO MORENO DI CINTIO, per delega in calce

al controricorso;

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FERRUCCIO 30, presso lo studio dell’Avvocato FRANCA SUCAPANE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIORGIO SUCAPANE, per delega in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI OVINDOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 23/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/11/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

uditi gli Avvocati ERNESTO CONTE, FEDERICO DI MATTEO per l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, GIORGIO SUCAPANE e GIACINTO MORENO DI CINTIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi

del ricorso, inammissibilità del terzo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso notificato in data 12 dicembre 1984, l’Enel s.p.a., titolare di numerosi impianti idroelettrici alimentati dalle acque del fiume (OMISSIS) e dei suoi affluenti, premesso che a seguito di derivazione senza titolo concessorio dell’acqua dalle sorgenti tributarie del bacino idrografico del fiume di cui si è detto da parte della Cassa per il Mezzogiorno era diminuita la produzione di energia elettrica, citava innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma l’Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (già Cassa per il Mezzogiorno), al fine di sentirla condannare a pagare, a titolo di risarcimento per i danni passati, presenti e futuri, gli importi corrispondenti ai valori delle mancate produzioni di energia elettrica imputabili alle predette sottrazioni di acqua.

La domanda così proposta veniva accolta dal TRAP con sentenza n. 11 del 1989, sebbene parzialmente, nel senso che la convenuta veniva condannata a risarcire i danni verificatisi sino al 30 giugno 1987 e non anche quelli successivi.

2. – Trascorsi sette anni da quella sentenza, senza che nel frattempo fosse intervenuta alcuna concessione atta a legittimare gli ulteriori prelievi di acqua dalla sorgente, l’Enel s.p.a. citava nuovamente innanzi al detto Tribunale regionale il Ministero dei lavori pubblici, quale successore ex lege, nei rapporti giuridici, dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, la Regione Abruzzo e il Consorzio comprensoriale della Marsica per la gestione di opere acquedottistiche, per sentirli condannare, in solido tra loro, ovvero in via alternativa tra loro, al pagamento degli importi corrispondenti ai valori delle mancate produzioni di energia elettrica nei menzionati impianti, con gli interessi legali dal compimento di ogni annualità.

Con sentenza n. 11 del 2008 il Tribunale regionale rigettava la domanda così proposta. Veniva escluso che la pronuncia precedente, divenuta irrevocabile, avesse valore di giudicato nella controversia in corso; veniva ritenuta quantomeno dubbia l’illiceità della derivazione di acqua effettuata da enti pubblici per usi potabili o per altre esigenze di primario rilievo per i livelli di vita della popolazione sulla base della mera considerazione dell’assenza di titoli concessori; infine, si sottolineava la mancata allegazione e dimostrazione dei presupposti di fatto atti a sostenere la configurabilità di un danno correlabile alla condotta dei convenuti.

3. – A seguito di gravame da parte dell’Enel, tale pronuncia veniva confermata in secondo grado dal TSAP, il quale, con sentenza n. 183 del 2010, rigettava l’impugnazione.

Il Tribunale superiore, pur ritenendo erronea la pronuncia di primo grado nella parte in cui riconosceva la liceità della captazione di acque potabili anche senza concessione e dunque ritenendo sostanzialmente accertata l’illecita sottrazione di una parte dell’acqua di cui la società appellante era concessionaria, respingeva la domanda risarcitoria in quanto mancava la prova certa che la condotta degli appellati avesse provocato i danni di cui si discuteva e che questi ultimi fossero liquidabili in misura certa e sicura.

4. – Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso innanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione da parte di Enel Green Power s.p.a., cui Enel Produzione s.p.a. aveva nel frattempo conferito le centrali in discussione. Con tale ricorso si lamentava la contraddittorietà della pronuncia gravata per avere, da un lato, accertato l’illiceità della captazione dell’acqua, e per non avere, dall’altro, riconosciuto l’esistenza del danno, procedendo alla sua quantificazione.

4.1. – Le Sezioni Unite, investite della questione, accoglievano il ricorso e, con sentenza 13 febbraio 2012, n. 1985, cassavano con rinvio la decisione impugnata.

La Corte affermava che la sottrazione di acqua a monte di una centrale idroelettrica comporta ovviamente una diminuzione di quella che arriva a valle per l’alimentazione degli impianti e che tale circostanza, potenzialmente idonea a provocare una riduzione dell’energia producibile, integra una presunzione semplice di danno.

Da ciò inferiva l’illogicità della decisione di appello, la quale finiva per legittimare l’azione illecita dei responsabili della captazione, in palese violazione, oltretutto, dell’art. 1226 c.c., secondo cui la difficoltà di liquidazione del danno non può influire sull’an ma unicamente sul quantum del risarcimento.

In motivazione, le Sezioni Unite affermavano, in particolare, quanto segue:

“(…) passando all’esame dei motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente affrontati per via della loro intima connessione, occorre ulteriormente premettere che l’accoglimento della domanda di risarcimento presupponeva innanzitutto l’accertamento di un comportamento illecito dei convenuti, la cui esistenza è stata, come si è visto, affermata dal TSAP anche sulla base di un precedente di queste Sezioni Unite”.

“Il Consorzio Acquedottistico Marsicano ed il Comune di Ovindoli hanno sostenuto nel controricorso la erroneità della valutazione del TSAP, ma la questione, pur costituendo effettivamente un problema ontologicamente preliminare ad ogni discussione sulla esistenza ed imputabilità del danno, non può essere riesaminata in questa sede perchè, a tal fine, sarebbe stata necessaria la proposizione di un ricorso incidentale che, nella specie, non è stato però presentato nè dal Comune nè dal Consorzio”.

“Ciò posto e premesso, altresì, che a seguito delle innovazioni introdotte nell’art. 360 c.p.c., dal D.Lgs. n. 40 del 2006, le pronunce del TSAP depositate, come quella in esame, dopo la data di entrata in vigore del succitato decreto possono essere impugnate anche per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rimane unicamente da aggiungere quanto già evidenziato nella precedente (pressochè identica) controversia decisa con sentenza n. 24079 del 2011 e, cioè, che la sottrazione di acqua a monte di una centrale idroelettrica comporta, ovviamente, una diminuzione di quella che arriva a valle per l’alimentazione degli impianti”.

“Essendo, quindi, per ciò solo potenzialmente idonea a provocare una riduzione dell’energia producibile, essa integra una presunzione semplice di danno che se da un lato non assurge a circostanza che il gestore può limitarsi a far valere in giudizio per ottenere in automatico una sorta di rendita di posizione, dall’altro impedisce che i responsabili della captazione riescano a sottrarsi alla loro responsabilità senza una prova contraria sufficientemente specifica e rigorosa”.

“Nel caso di specie non è sorto problema sul fatto oggettivo che una parte dell’acqua destinata all’Enel sia stata invece captata dalle sue controparti, ma nonostante ciò il TSAP ha rigettato il gravame perchè avuto riguardo alle ripetute dispersioni di energia ed alle volontarie interruzioni del ciclo produttivo, di cui gli organi preposti alla fissazione dei prezzi al consumo avevano senz’altro tenuto conto, non era affatto “certo che la condotta degli appellati a(vesse) provocato essa i danni pretesi e che quest’ultimi (fossero) liquidabili in una misura certa e sicura”.

“Così statuendo, il TSAP ha però finito con legittimare sostanzialmente l’azione illecita dei responsabili della captazione, mandandoli assolti con una sentenza che oltre a porsi in contrasto con il chiaro disposto dell’art. 1226 c.c., secondo il quale la difficoltà di liquidazione del danno non può influire sull’an, ma unicamente sul quantum del risarcimento, non spiega in modo adeguato le ragioni per le quali il giudice a quo ha ritenuto di poter escludere ogni danno”.

“Essa si esaurisce, infatti, in considerazioni di carattere generale prive di reale capacità dimostrativa perchè sganciate da concreti riferimenti a dati che, invece, sarebbero stati basilari, quali, per esempio, la capacità produttiva massima degli impianti, il volume dell’acqua captata, la quantità di energia da essa ritraibile, il numero dei giorni di chiusura delle centrali, l’entità del conseguente calo produttivo e le ragioni per cui il medesimo poteva ricondursi ad una libera scelta del gestore, la energia complessivamente dispersa ed i motivi che consentivano di ritenere la perdita già preventivamente calcolata ed assorbita nei prezzi di somministrazione”.

5. – Enel Green Power s.p.a. ha riassunto il giudizio dinanzi al TSAP con ricorso avviato alla notifica in data 8 maggio 2012, chiedendo la condanna della s.p.a. Consorzio Acquedottistico Marsicano, della Regione Abruzzo, del Comune di Ovindoli e del Comune di Castellafiume al pagamento degli importi indicati dal secondo c.t.u. nella relazione depositata nel mese di luglio 2005 innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, oltre a quelli maturati per il medesimo titolo dal luglio 2005 alla data della emananda sentenza.

Si è costituita in giudizio la s.p.a. Consorzio Acquedottistico Marsicano, chiedendo il rigetto della domanda, sulla base del rilievo della mancanza di prova del danno e della inutilizzabilità, allo stato degli atti, del criterio della valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Si è costituita, altresì, la Regione Abruzzo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda nel merito.

Anche il Comune di Castellafiume ha chiesto il rigetto della domanda. Non ha svolto attività difensiva il Comune di Ovindoli.

6. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 gennaio 2015, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha rigettato il ricorso.

Ha premesso il TSAP che nella sentenza n. 1985 del 2012 delle Sezioni Unite è stato rilevato che la questione della sussistenza della illiceità della captazione non era più discutibile, in quanto nè il Consorzio Acquedottistico Marsicano nè gli altri appellati avevano sul punto proposto ricorso incidentale avverso la sentenza del Tribunale superiore, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l’uso idropotabile dell’acqua captata ai fini della esclusione della illiceità della captazione in assenza di concessione.

Il TSAP ha inoltre ritenuto acquisito che, nel caso di specie, la captazione di acqua a monte delle centrali gestite dalla società appellante in assenza di concessione costituisce attività che in via presuntiva è idonea a produrre danno alla società stessa, ricordando che da ciò le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno desunto che costituisce onere di chi ha posto in essere la condotta in ipotesi idonea a produrre danno provare che il danno non si è in realtà verificato.

Poste queste premesse, il giudice del rinvio ha motivato la statuizione di rigetto dell’appello rilevando che la presunzione di danno è dalla sentenza della Corte di cassazione connessa al mero fatto della captazione di acqua a monte di una derivazione regolarmente assentita, da parte di un soggetto che non possa vantare un titolo concessorio che lo abiliti al prelievo, e che, se la destinazione dell’acqua prelevata al consumo idropotabile non vale ad escludere la illiceità della captazione ove sia effettuata in assenza di concessione, alla effettiva destinazione dell’acqua a quel fine deve riconoscersi rilievo da un altro punto di vista. Infatti – ha sottolineato il TSAP -, nel caso in cui l’acqua prelevata sia destinata al consumo idropotabile, deve tenersi conto della circostanza, dedotta specificamente dal Comune di Castellafiume, che il prelievo per finalità idropotabili non determina la sottrazione definitiva dell’acqua prelevata dal bacino, atteso che l’acqua potabile consumata da qualsiasi Comune, e quindi anche da quelli consorziati, torna nel corso d’acqua a valle, dopo essere stata depurata o no, e quindi le relative portate non sono affatto sottratte al bacino, o quanto meno non lo sono nella misura corrispondente al quantitativo di acqua prelevata. Tale rilievo – ha proseguito il giudice a quo – è idoneo a sterilizzare la presunzione di danno derivante dalla captazione illecita, in quanto, proprio per la destinazione alla quale il prelievo è destinato, l’acqua viene restituita al corso d’acqua dal quale è prelevata; e, nella specie, la restituzione avviene a monte delle centrali idroelettriche gestite dall’appellante (circostanza, questa, che non è da quest’ultima stata specificamente contestata).

Venuta così meno la presunzione di danno derivante dalla illecita captazione di acqua, il Tribunale superiore ha escluso sia stata raggiunta la prova del danno causato dall’illecito prelievo.

In particolare, il giudice a quo ha affermato che l’appellante avrebbe dovuto fornire la prova della esatta quantità di energia venuta a mancare per effetto della captazione nel periodo considerato e con quali mezzi economici aveva potuto fare fronte a tale mancanza.

In ogni caso il TSAP ha ritenuto difficile configurare un pregiudizio ai danni del concessionario. A tale riguardo ha sottolineato che la mancata produzione di energia da fonti rinnovabili, nella specie l’acqua, è compensata dalla necessità o di produrre energia con altre fonti, ovvero di acquistarla all’estero; e che, nell’uno e nell’altro caso, non è ipotizzabile che tale evenienza costituisca, di per sè, un danno per il produttore, atteso che l’energia prodotta altrimenti o acquistata all’estero viene comunque immessa nella rete nazionale e rivenduta agli utilizzatori secondo le tariffe vigenti applicabili. Sicchè, semmai, danneggiati sarebbero gli utilizzatori finali, costretti a sostenere un costo superiore per l’energia elettrica utilizzata, ma non certo il produttore.

Il giudice a quo ha poi escluso che alle carenze probatorie in ordine alla quantificazione del danno sia possibile sopperire mediante il ricorso alla liquidazione equitativa.

7. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale superiore Enel Green Power ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 maggio 2015, sulla base di tre motivi.

Hanno resistito, con separati atti di controricorso, la Regione Abruzzo, il Consorzio Acquedottistico Marsicano e il Comune di Castellafiume.

In prossimità dell’udienza Enel Green Power e il Consorzio hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia error in procedendo per violazione: (a) dei limiti del giudizio di rinvio, indicati dall’art. 394 c.p.c., (b) dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. e (c) della L. n. 69 del 2009, art. 58. Si sostiene che il Tribunale superiore avrebbe preso in considerazione una circostanza – l’asserito ritorno nel bacino idrologico dell’acqua prelevata per finalità idropotabili – che era stata inammissibilmente dedotta per la prima volta nel giudizio di rinvio. Ad avviso della ricorrente, inoltre, il TSAP avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sul presupposto che le semplici affermazioni delle controparti circa il ritorno dell’acqua abusivamente prelevata fossero sufficienti ad accreditare la relativa tesi difensiva, senza la necessità dell’espletamento della prova dalle controparti medesime richiesta. A tale ultimo riguardo, la ricorrente contesta l’evocazione da parte della sentenza del principio di non contestazione, rilevando che il giudizio è iniziato nel 1997, sicchè ad esso non può essere applicata la nuova disposizione processuale, concernente i fatti non specificamente contestati.

Il secondo mezzo denuncia error in procedendo per violazione del giudicato interno, costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1985 del 2012 che aveva disposto il giudizio di rinvio. Secondo Enel Green Power, dal giudicato discendente dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite si deduce che la presunzione dell’esistenza del danno avrebbe potuto essere vinta qualora gli autori dell’illecito avessero provato a tal fine dei fatti basilari, tra i quali non figura, anche perchè fino ad allora nessuno ne aveva accennato, il ritorno dell’acqua illecitamente prelevata. Vi sarebbe pertanto violazione del giudicato interno sulla presunzione del danno scaturente dal fatto illecito. Sarebbe stata implicitamente negata la presunzione di danno, che le Sezioni Unite avevano invece affermato, ed i responsabili della illecita captazione (i quali non avrebbero potuto sottrarsi alla loro responsabilità senza una prova contraria “sufficientemente specifica e rigorosa”) sono stati invece mandati assolti senza nulla aver provato. Contrasterebbe con il giudicato interno anche la ritenuta impossibilità del ricorso alla liquidazione equitativa.

2. – I due motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

Dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1985 del 2012 non discende un vincolo in ordine all’accertamento dell’esistenza del danno derivante dalla illecita sottrazione di acqua a monte della centrale idroelettrica. La sentenza rescindente di questa Corte, in altri termini, non ha affatto affermato l’esistenza del danno, nè una presunzione assoluta della sua sussistenza, ma ha sollecitato il riesame della vicenda con riguardo agli indici sintomatici del danno.

Nel cassare la prima pronuncia del TSAP, infatti, questa Corte – se da un lato ha sottolineato che l’illecita captazione, essendo per ciò solo potenzialmente idonea a provocare una riduzione dell’energia producibile, integra una presunzione semplice di danno – dall’altra ha anche affermato che il gestore non poteva limitarsi a far valere in giudizio tale circostanza per ottenere in automatico una sorta di rendita di posizione e che la presunzione semplice di danno poteva essere vinta dalla prova contraria, sufficientemente specifica e rigorosa, fornita dai resistenti. L’errore del giudice a quo era stato, in particolare, quello di non spiegare in modo adeguato le ragioni per le quali aveva ritenuto di poter escludere ogni danno, essendo la motivazione della prima pronuncia affidata a considerazioni di carattere generale prive di reale capacità dimostrativa perchè sganciate da concreti riferimenti a dati basilari.

E’ bensì esatto che le Sezioni Unite, con la citata sentenza rescindente, nel rinviare la causa per un nuovo esame al Tribunale superiore, hanno anche proceduto ad identificare possibili indici sintomatici dell’inesistenza del danno: ma ciò è avvenuto a titolo esemplificativo e non tassativo, come è reso palese dal fatto che l’enunciazione dei dati basilari da considerare ai fini dell’esclusione del danno (“la capacità produttiva massima degli impianti, il volume dell’ acqua captata, la quantità di energia da essa ritraibile, il numero dei giorni di chiusura delle centrali, l’entità del conseguente calo produttivo e le ragioni per cui il medesimo poteva ricondursi ad una libera scelta del gestore, la energia complessivamente dispersa ed i motivi che consentivano di ritenere la perdita già preventivamente calcolata ed assorbita nei prezzi di somministrazione”) è significativamente preceduta dalla puntualizzazione “quali, per esempio”.

Ne consegue che, nei limiti delle deduzioni e delle prove già svolte ed acquisite al processo, il Tribunale superiore, in sede di rinvio, ben poteva valorizzare, per escludere la sussistenza del danno, altri indici, ulteriori e diversi da quelli in via meramente esemplificativa indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento.

Ed è appunto ciò che è avvenuto nel caso di specie, nel quale il giudice del rinvio, al fine di ritenere superata la presunzione semplice di danno derivante dalla illecita captazione, ha tenuto conto della circostanza di fatto che il prelievo per finalità idropotabili non ha determinato la sottrazione definitiva dell’acqua prelevata dal bacino, perchè l’acqua captata dagli acquedotti è tornata – depurata o meno – nel corso d’acqua a valle, ed essendo la restituzione avvenuta a monte delle centrali idroelettriche gestite da Enel.

Questo esito decisorio non era precluso dalle affermazioni contenute nella sentenza rescindente sulla portata dell’art. 1226 c.c., secondo il quale la difficoltà di liquidazione del danno non può influire sull’an, ma unicamente sul quantum del risarcimento: posto che il TSAP, muovendosi entro il perimetro decisorio fissato dalla precedente sentenza delle Sezioni Unite, ha ritenuto vinta la prova della sussistenza del danno, con ciò escludendo il presupposto della stessa liquidazione equitativa.

E si tratta di conclusione alla quale il Tribunale superiore è pervenuto – grazie anche al contributo dell’esperto, componente tecnico del Collegio, e quindi senza la necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio – all’esito dell’esame dei dati di fatto emergenti dalla difesa svolta, in continuità con il pregresso grado di merito, dal Comune e dal Consorzio, considerando, in particolare, che sulla reimmissione dell’acqua a monte degli impianti non vi è stata specifica contestazione da parte di Enel.

La statuizione sul punto del Tribunale superiore si sottrae alle censure articolate dalla ricorrente.

Per un verso non vi è stata alcuna violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.: posto che il giudice a quo non ha invertito la regola di riparto dell’onere della prova, ma ha ritenuto dimostrata in base alle risultanze processuali, la circostanza di fatto dedotta dalle parti resistenti.

Per l’altro verso non è configurabile l’errore di avere “anticipato” rispetto alla sua vigenza il nuovo art. 115 c.p.c.: giacchè questa Corte ha ormai chiarito che la non contestazione, intesa come comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, era già presente nel nostro ordinamento anche anteriormente alla modifica dell’art. 115 c.p.c. (Cass., Sez. 3, 5 marzo 2009, n. 5356; Cass., Sez. 3, 9 marzo 2012, n. 3727; Cass., Sez. 3, 6 ottobre 2015, n. 19896).

Nè rileva il mancato accertamento dell’entità della restituzione dell’acqua da parte del consulente tecnico. Come ha esattamente sottolineato il pubblico ministero nella sua requisitoria, è piuttosto determinante l’accertamento in sè della restituzione, costituendo poi frutto di un apprezzamento di fatto logicamente incensurabile la conclusione che, una volta provata la restituzione dell’acqua, doveva escludersi l’esistenza del danno.

3. – Il terzo motivo lamenta violazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 3 e del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, artt. 1, 2, 4, 5 e 6. Con esso la ricorrente si duole che il TSAP abbia affermato che i costi affrontati con impianti termici o per acquistare all’estero quella energia, che il fatto illecito aveva impedito di produrre (mediante gli esistenti impianti idroelettrici), non debbano essere considerati un danno risarcibile, in quanto sono stati sopportati dagli utilizzatori finali, costretti a sostenere un costo superiore per l’energia elettrica utilizzata. Al riguardo, si osserva che, ai sensi della L. n. 481 del 1995, art. 3, qualunque fosse la fonte dell’energia immessa sul mercato, il produttore non ha potuto ricavare un prezzo diverso da quello unitario stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica con riferimento all’intero territorio nazionale. Sicchè, almeno a partire da tale legge, i maggiori costi sostenuti dal produttore in conseguenza del fatto illecito non hanno potuto gravare sugli utenti finali, ma unicamente sul produttore medesimo. Inoltre, il D.Lgs. n. 79 del 1999, impedirebbe che i costi di produzione dell’energia possano, anche in minima misura, influenzare il prezzo della relativa vendita, prezzo il quale è determinato unicamente dal libero gioco del mercato.

4. – Il motivo è inammissibile, perchè la censura con esso veicolata si rivolge contro un’argomentazione avente carattere concorrente e rafforzativo della prima ratio decidendi, da sola ritenuta sufficiente a fondare la conclusione di rigetto della domanda.

5. – Il ricorso è rigettato.

Sussistono giustificati motivi, data la complessità delle questioni trattate anche in relazione all’andamento del processo, per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

6. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre

2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA