Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23465 del 06/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.06/10/2017), n. 23465
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21241-2016 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. COSTANZA
2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RUGGIERO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE – C.F. (OMISSIS), in persona del rappresentante in
carica pro tempore, elettivamente domiciliata negli ufficio
dell’Avvocatura Capitolina in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21,
rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO ROSSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3866/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 15/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, nei cui confronti Roma Capitale ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, in tema di spese di lite, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ART. 118 disp. att. c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, erroneamente i giudici d’appello, avrebbero disposto la compensazione delle spese, pur essendo la parte contribuente totalmente vittoriosa in appello. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
L’articolato motivo di censura è fondato.
E’, infatti, insegnamento di questa Corte che “Nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006 si applica l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), sicchè la compensazione delle spese richiede la concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”, che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto” (Cass. n. 22793/15, ord. n. 1017/17, ord. n. 11222/16, 26137/16).
Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno violato manifestamente il superiore principio, non ravvisandosi alcuna ragionevolezza (v. Cass. ord. n. 11222/16), nella decisione di compensare il doppio grado di giudizio, in danno dell’appellante totalmente vittorioso.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017