Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23464 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29784/2018 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in Torino, corso Lione n. 72,

presso l’avvocato Marco Ugo Melano, che lo rappresenta e difende,

giusta procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 643/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con ordinanza del 14 novembre 2016, il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da A.R., proveniente dal Bangladesh, avverso la decisione della Commissione territoriale di Torino di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

2.- Proposta impugnazione nei confronti di tale pronuncia, la Corte di Appello di Torino la ha respinta, con sentenza depositata il 10 aprile 2018.

3.- La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che il racconto reso dal richiedente si manifesta “del tutto generico e apodittico, privo di riferimenti obiettivi e di dati descrittivi, che ne consentano un adeguato controllo di adeguatezza”; che comunque il ricorrente “non ha descritto alcuna specifica condotta persecutoria nei suoi confronti”; che i contenuti del racconto fornito dal richiedente “non risultano attinenti alle ragioni per cui è prevista la protezione sussidiaria”; che in ogni caso la situazione politica e sociale del Bangladesh non integra gli estremi previsti dalla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c, come già puntualmente riscontrato dal giudice di primo grado; che “le problematiche economiche e sociali del Paese di provenienza” del richiedente appaiono “molto generiche”, nè emergono situazioni di vulnerabilità specifiche alla persona del richiedente.

3.- Avverso questa decisione, A.R. ha presentato ricorso, affidato a due motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto attività difensive nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello di Torino: (i) col primo motivo, per violazione delle norme del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 5, comma 6 e art. 19 T.u.i., nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B) e c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.P.R. n. 394 del 2004, art. 28, comma 1, lett. d); (ii) col secondo motivo, per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

5.- Il primo motivo di ricorso censura, in sequenza, la decisione di diniego della protezione di rifugio, poi quella di diniego della protezione sussidiaria e infine quella di diniego della protezione umanitaria.

Nelle numerose e fitte pagine che danno corpo al motivo non emergono, tuttavia, elementi, o comunque spunti, che in qualche misura mettano in concreta discussione le motivazioni addotte dalla Corte di Appello.

La valutazione di credibilità costituisce un apprezzamento di merito, non sindacabile da questa Corte. Senza che nella specie vengano a delinearsi profili di irragionevolezza o implausibilità motivazionali. Nè il ricorrente viene comunque a isolare, per il caso concretamente in esame, profili di vicende persecutorie ovvero tratti relativi a trattamenti inumani e degradanti. L’affermazione della sussistenza di una “situazione di violenza generalizzata presente in Bangladesh” non risulta, poi, confortata da alcun dato oggettivo (in thesi atto a indicare l’irragionevolezza dell’opposta valutazione compiuta dalla Corte del merito in punto di conflitto armato e violenza indiscriminata).

Per il tema della protezione umanitaria, il motivo assume che “occorre tenere conto delle vicende drammatiche vissute dal ricorrente in Libia (collegate anche alla circostanza di essere transitato in Libia giovanissimo)”. Non viene indicato, peraltro, in quali atti e secondo quali modalità queste circostanze sarebbero state introdotte nei precedenti gradi del giudizio di merito. Non viene data alcuna notizia, poi, di quali fatti siano, nello specifico, occorsi al richiedente nel transito libico, nè quali effetti abbiano in ipotesi prodotto sulla situazione personale del richiedente.

6.- Il motivo risulta, pertanto, non ammissibile.

7.- Intestato nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il secondo motivo di ricorso assume che “la Corte di Appello di Torino ha omesso di valutare le doglianze difensive relative alla situazione del Paese di origine del richiedente, che non si limitavano a specificare la situazione drammatica del Bangladesh, ma, anche attraverso produzioni giurisprudenziali, evidenziavano la condizione di insicurezza e instabilità presente sul territorio nazionale bengalese”.

8.-Il motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il “fatto” rilevante ai fini della norma dell’art. 360, n. 5 è solamente il fatto “storico”, assunto nella concreta specificità della sua materialità. In tale nozione non rientrano, dunque, le doglianze difensive, nè (di per sè, almeno) gli arresti della giurisprudenza.

9.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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