Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23463 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28966/2018 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Emo n. 144, presso

lo studio dell’avvocato Di Meo Giuseppe che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1170/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con ordinanza del 5/16 giugno 2016, il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso presentato da B.S., cittadino gambiano, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta di diniego di riconoscimento della protezione internazionale, nonchè della protezione umanitaria.

Con sentenza depositata il 13 marzo 2018, la Corte di Appello di Napoli ha poi rigettato l’impugnazione proposta al riguardo dal cittadino gambiano.

La Corte territoriale ha ritenuto “artificioso e totalmente incredibile” il racconto del richiedente, basato su un’assunta identità omosessuale; ha inoltre escluso l’eventualità di vicende persecutorie nel concreto ricollegabili a tale assunta identità. Ha inoltre escluso la sussistenza della protezione sussidiaria, rilevando che nell’attuale il Gambia è paese non attraversato da situazioni di conflitto armato o violenza indiscriminata e richiamando, al riguardo, il report di Amnesty International 2016/2017. Ha infine escluso la ricorrenza di una situazione tale da legittimare il riconoscimento della protezione umanitaria, rilevando che la difficoltà del viaggio intrapreso e la condizione di debolezza economica non sono – di per sè (ove assunte, cioè, in termini di mero genere) – condizioni bastanti in proposito.

2.- Avverso questo provvedimento B.S. ha proposto ricorso per cassazione, che affida a tre motivi.

Il Ministero non ha svolto attività difensive nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello di Napoli: (i) col primo motivo, per “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,7,8 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111Cost. e art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, e 5 “; (ii) col secondo motivo, per “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”; (iii) col terzo motivo, per “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, degli artt. 2 e 10 Cost., nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

4.- Col primo motivo, il ricorrente assume in particolare che “il giudizio negativo circa la verosimiglianza della storia di persecuzione del richiedente si è risolto in un ragionamento i cui criteri valutativi sono tutti rimasti nel foro interno del giudicante, restando ancorato il canone di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente alla sfera del metagiuridico”.

5.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, in effetti, richiede una nuova valutazione degli elementi materiali della fattispecie. E in toto trascura, altresì, che la motivazione compiuta dalla Corte territoriale rileva pure: “devesi aggiungere che, secondo lo stesso racconto del B., il rapporto sarebbe stato occasionale, episodico, ormai definitivamente chiuso e rimasto assolutamente sconosciuto a persone diverse dallo zio iman, il quale nulla avrebbe denunciato o fatto, limitandosi alla minaccia di praticare “privilegi” per l’ipotesi in cui il nipote non avesse troncato quel non onorevole “mestiere”, cosa in effetti accaduta”.

6.- Col secondo motivo, il ricorrente censura la pronuncia della Corte napoletana, rilevando che, in punto di protezione sussidiaria, questa “non ha svolto alcuna verifica officiosa, aggiornata ed esaustiva, che considerasse le situazioni realizzatesi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine”.

7.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, in effetti, richiede una nuova valutazione degli elementi materiali della fattispecie. E in toto trascura, altresì, che la Corte di Appello ha ampiamente considerato la situazione politico sociale del Gambia, traendo le relative informazioni da fonti attendibili e aggiornate.

8.- Col terzo motivo, il ricorrente assume che, in tema di protezione umanitaria, la Corte territoriale “avrebbe potuto/dovuto verificare se “i disagi psicologici che il richiedente dice di aver subito per la vicenda” (complessivamente considerata) potessero integrare il requisito della “vulnerabilità”, richiesto per la tutela gradata”.

9.- Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente si limita infatti a esporre enunciati del tutto generici, rimandando a non meglio precisati “disagi psicologici”, di cui si manifesta indeterminata, prima di ogni altra cosa, la stessa allegazione.

10.- In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

11.- Deve darsi atto che sussistono, nella fattispecie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, secondo la disposizione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige del giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass., n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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