Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23463 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 10/11/2011), n.23463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma via di Santa

Costanza 2 (studio avv.to Antonio Paparatti), presso l’avvocato Mori

Sergio che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine

del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate; Procura della Repubblica di Pisa;

– intimate –

avverso il decreto n. 572/07 del Presidente del Tribunale di Pisa del

2 febbraio 2008 nella procedura iscritta al n. 62/08 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 22 giugno 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che S.A. ha proposto ricorso in opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. del Tribunale di Pisa (nell’ambito del procedimento penale n. 518/2005) aveva respinto l’istanza del S. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Il Presidente del Tribunale di Pisa ha respinto l’opposizione;

Ricorre per cassazione S. deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 27 Cost., artt. 2727 e 2729 c.c., del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 (T.U. sulle spese di giustizia);

Oggetto del ricorso per cassazione è la opposizione avverso la mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato derivante da provvedimenti emessi in relazione a un procedimento penale;

Le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 19161 del 3 settembre 2009) hanno ritenuto non di competenza delle sezioni civili i ricorsi relativi a procedimenti di opposizione, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 contro provvedimenti pronunciati in giudizi penali, ad eccezione dei decreti di liquidazione dei compensi spettanti ai custodi e agli ausiliari del magistrato e ai difensori nominati con la previsione del patrocinio a spese dello Stato;

Nella impugnazione suindicata ciò di cui si discute è (invece, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità dell’efficacia, ex nunc anzichè ex tunc, del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;

Questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen. Sez 4, 14 luglio 2010, n. 32057; Cass. pen. Sez. 4, 22 giugno 2010 n. 34668; Cass. sez. 4, 29 aprile 2010, n. 20087).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni penali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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