Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23462 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. I, 26/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 26/10/2020), n.23462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11164/2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo

Gilardoni, giusta procura speciale unita al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e

Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale del Brescia, depositato il

14/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/9/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto depositato in data 14 febbraio 2019 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da K.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e ss. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale, fra l’altro, riteneva inattendibile il racconto offerto dal richiedente asilo (il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio paese di origine nel timore che i talebani si vendicassero nei suoi confronti poichè aveva contribuito a far catturare alcuni di loro dalle forze di sicurezza) e, di conseguenza, reputava che non sussistessero le condizioni per accogliere la richiesta di protezione sussidiaria formulata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

il collegio di merito, in relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), aggiungeva poi che le fonti di informazione consultate non evidenziavano l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata nella cittadina di (OMISSIS), situata nel nord del (OMISSIS);

infine, rispetto alla richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale rilevava che il richiedente, in buone condizioni di salute e con piena capacità lavorativa, aveva abbandonato un paese dove aveva un lavoro e rapporti familiari;

un eventuale rimpatrio non avrebbe poi comportato una compromissione dei diritti fondamentali, in assenza di un’emergenza umanitaria generalizzata nella zona di provenienza e non risultando dimostrato che il migrante non avrebbe potuto reperire un’adeguata attività lavorativa;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia K.S. al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo è rubricato: “in via preliminare richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso”;

3.2 la questione è manifestamente infondata, in quanto una simile forma di definizione è necessaria a soddisfare esigenze di celerità; peraltro non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado e il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 27700/2018);

4.1 il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 2 e 3 CEDU, in quanto il Tribunale avrebbe escluso la protezione sussidiaria “nel silenzio assoluto sulla situazione generale del (OMISSIS)”, senza considerare “la condizione di vulnerabilità personale che deriverebbe dalla situazione esistente nel paese di provenienza” e in Libia, quale paese di permanenza;

il giudice di merito avrebbe perciò trascurato di valorizzare tanto il grado di grave instabilità esistente in (OMISSIS), quanto le minacce rivolte dai talebani al migrante in un paese dove l’apparato statale non era in grado di arginare il sistema di vendette private;

4.2 il motivo è, nel suo complesso, inammissibile;

4.2.1 la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, mentre si deve escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019);

le dichiarazioni del migrante, una volta qualificate come non credibili dal giudice di merito, non avevano dunque alcun rilievo ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria;

la critica, nel lamentare la mancata considerazione della condizione di vulnerabilità personale, intende nella sostanza sovvertire la valutazione di inverosimiglianza del racconto del richiedente asilo, sollecitando questa Corte di legittimità a svolgere un compito che va al di là delle sue funzioni di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;

4.2.2 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale, lungi dal tenere un “silenzio assoluto” sul punto, si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione esistente nella zona di provenienza del migrante risalenti a fine 2017;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

4.2.3 la censura attinente alla permanenza in Libia concerne una questione – comportante accertamenti in fatto – che non è stata affrontata nel decreto impugnato (dove risulta invece che il migrante sarebbe arrivato in Italia passando per Iran, Turchia, Bulgaria, Serbia, Ungheria e Austria), di modo che il ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente chiarire se la stessa fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice del gravame (Cass. 23675/2013);

5.1 il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, con particolare riferimento al mancato riconoscimento di autonoma rilevanza giuridica alla condizione di estrema povertà vissuta dal migrante nel paese di origine, che impedirebbe il raggiungimento di standards minimi per un’esistenza dignitosa: il Tribunale, nel ritenere che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avrebbe esaminato la documentazione prodotta con riguardo al percorso di inclusione e alle emergenze sanitarie nè avrebbe valutato l’incolmabile sproporzione esistente fra la condizione di provenienza e quella conseguita nel paese ospitante;

5.2 il motivo è inammissibile;

la censura attinente al mancato esame della documentazione prodotta è del tutto generica e priva di autosufficienza, dato che, a dispetto di quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non indica in alcun modo a quali documenti alluda, nè specifica in quale sede processuale gli stessi fossero stati prodotti;

nessun omesso bilanciamento tra integrazione sociale raggiunta e condizione di provenienza può poi essere predicato: il Tribunale infatti ha ritenuto che un eventuale rimpatrio non avrebbe compromesso il godimento dei diritti umani fondamentali, posto che il migrante nel paese di origine, dove erano presenti alcuni suoi familiari, non avrebbe affrontato situazioni che gli avrebbero impedito di trovare una adeguata attività lavorativa, come già era avvenuto prima del suo allontanamento (quando si era trovato in una condizione di relativa povertà che non gli aveva impedito di risparmiare il denaro necessario per l’espatrio);

nel contempo, a parere del collegio di merito, la situazione del paese di origine non presentava significative criticità sotto il rispetto dei diritti fondamentali della persona tali da determinare una emergenza umanitaria;

a fronte di questi giudizi di fatto, incensurabili in questa sede, il mezzo si fonda su argomentazioni del tutto generiche e intende nella sostanza sollecitare una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA