Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23462 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28958/2018 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in Avellino, via T. Benigni

n. 10, presso lo studio dell’avvocato Antonio Barone, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno; Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Caserta;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1273/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- K.I., cittadino ivoriano, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata il 20 marzo 2018, che ha rigettato l’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, facendo seguito alla decisione della Commissione territoriale di Caserta, ha escluso la sussistenza dei requisiti stabiliti per il riconoscimento della protezione internazionale e pure di quelli relativi alla protezione umanitaria.

2.- Gli intimati non hanno svolto difese.

3.- Articolato in quattro motivi, il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2.

Il ricorrente non ha depositato, come per contro prescritto dalla citata norma, una copia integrale del provvedimento impugnato: quella prodotta, che consta di tre pagine in tutto, risulta mancante del dispositivo e di parte dei “motivi della decisione” (la terza pagina della copia terminando con la frase “in ogni caso non essendo credibile il racconto non…”).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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