Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23462 del 18/11/2016
Cassazione civile sez. un., 18/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23462
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez. –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23330-2014 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE
CAROLIS 31, presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA, rappresentato
e difeso dall’avvocato GABRIELE CAPUANO, per delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MONTORO;
– intimato –
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le
sentenze nn. 1866/02 del TRIBUNALE DI AVELLINO depositata il
09/10/2002 e la n. 2556/2013 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO depositata
1120/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito l’Avvocato Vito SOLA per delega dell’avvocato Gabriele Capuano;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO
Francesco Mauro, che ha concluso per la declaratoria della
giurisdizione del giudice ordinario.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 giugno 2000, il sig. S.F. conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Montoro superiore per ottenerne la condanna alla restituzione di un proprio fondo, oggetto di occupazione temporanea ed urgente in forza di un’ordinanza del sindaco, al fine di eseguire lavori di ampliamento di una strada previsti in una variante al vigente piano di recupero, che era stata adottata ma non approvata; con il conseguente risarcimento dei danni patrimoniali, pretesi nella somma di lire 500.000.000, o altra di giustizia.
Costituitosi ritualmente, il comune di Montorio eccepiva in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del tribunale civile ordinario, in una controversia attinente un interesse legittimo, e non un diritto soggettivo.
L’eccezione era accolta dal Tribunale di Avellino, che con sentenza 14 ottobre 2002 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo.
Riproposta la causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, questo, con sentenza 20 dicembre 2013, declinava la propria giurisdizione, in carenza della dichiarazione di pubblica utilità e stante la sopravvenienza delle pronunce nn. 204/2004 e 191/2006 della Corte costituzionale, dichiarative della parziale incostituzionalità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, emendato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, nonchè dell’art. 53 Testo unico 8 giugno 2001 n. 327: con il conseguente venir meno della giurisdizione esclusiva amministrativa, in materia di danni da occupazione ed espropriazione illegittime di immobili, in ipotesi di meri comportamenti materiali della Pubblica Amministrazione.
Con ricorso notificato 111 ottobre 2014, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., il sig. S.F. denunciava il conflitto negativo di giurisdizione tra il T.a.r. della Campania ed il Tribunale di Avellino.
Il comune di Montoro non svolgeva attività difensiva.
All’udienza del 13 settembre 2016 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Lo stesso ricorrente, nell’atto di citazione originario, riportato per esteso nel ricorso, dà atto dell’assoluta mancanza della dichiarazione di pubblica utilità – presupposto di legittimità del procedimento di espropriazione e del connesso provvedimento di occupazione d’urgenza – a causa della mancata approvazione della variante al piano di recupero adottata dal consiglio comunale.
Tale allegazione, in punto di fatto, è stata valorizzata nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania: che, negata la propria giurisdizione esclusiva per effetto della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa) – come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) – nonchè, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ad opera delle sentenze della Corte Costituzionale, 6 luglio, 2004, n. 204 e 11 maggio 2006, n. 191, ha correttamente concluso che l’azione amministrativa non aveva alcun collegamento con la domanda di danni, sostanzialmente fondata sulla natura usurpativa dei provvedimenti ablatori.
La sentenza del Tribunale di Avellino, per contro, anteriore alle sentenze della Corte costituzionale citate, ha operato un richiamo all’epoca, corretto – proprio al disposto originario dell’art. 34 citato, istitutivo di un’onnicomprensiva giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia.
Dev’essere quindi accolto il ricorso, limitatamente all’istanza subordinata di annullamento della sentenza del Tribunale di Avellino, cui appartiene la cognizione della presente controversia.
PQM
Cassa la sentenza impugnata del Tribunale di Avellino, di cui dichiara la giurisdizione ed a cui riserva il regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016