Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23462 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di

Genova con ordinanza del 29 dicembre 2010 nella causa civile tra:

O.F.;

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI GENOVA, in

persona del Prefetto pro tempore;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che nulla ha osservato in merito

alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. in atti;

letta la memoria depositata ex art. 47 c.p.c. nell’interesse

dell’Ufficio territoriale del Governo di Genova.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 21 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“L’Avv. O.F. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Sestri Levante avverso apposita ordinanza-ingiunzione prefettizia comminatagli con riferimento alla violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata in territorio del Comune di (OMISSIS) (ricompreso nel Circondario del Tribunale di Chiavari e nella circoscrizione giudiziaria dell’adito giudice di pace). Rigettato il ricorso dal giudice di prima istanza con sentenza depositata il 18 novembre 2009, il menzionato Avv. O. proponeva appello avanti al Tribunale di Chiavari, il quale declinava la sua competenza sul presupposto che, nel caso in esame, dovesse trovare applicabilità la regola del Foro erariale, rimettendo, perciò, le parti dinanzi al Tribunale di Genova. Riassunto il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria, il giudice designato, con ordinanza depositata il 29 dicembre 2009, pronunciandosi in sede di conflitto, ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento a questa Corte affinchè si stabilisca, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 39, 42 e 45 c.p.c., quale sia il Tribunale competente a decidere sull’appello formulato dall’Avv. O., ritenendo lo stesso quale giudice competente il Tribunale di Chiavari.

L’Ufficio territoriale del Governo di Genova, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello stato, ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c., mediante la quale ha chiesto il rigetto del sollevato regolamento di competenza d’ufficio, con la dichiarazione della sussistenza della competenza del Tribunale di Genova. Il regolamento d’ufficio sollevato nei precisati termini, ammissibile in quanto attinente a criterio di competenza territoriale inderogabile o, comunque, funzionale (v. Cass. 16 marzo 2006, n. 5843, ord.), appare manifestamente fondato con riferimento alle argomentazioni formulate dal Tribunale di Genova rimettente, il quale si è conformato al recente arresto delle Sezioni unite di questa Corte, le quali, con le ordinanze nn. 23285 e 23286 del 18 novembre 2010, hanno statuito che ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato.

La ragione si tale affermazione risiede – secondo le Sezioni unite – nella estraneità dei giudizi in materia di sanzioni amministrative alla regola del foro erariale, stabilita per la generalità delle cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato dall’art. 25 c.p.c.. L’applicazione di questa norma è, infatti, esclusa dall’art. 7, comma 1, del testo unico sopra citato, tra l’altro, per i giudizi innanzi ai pretori, ma riaffermata dal comma 2 per l’appello delle sentenze dei pretori … pronunciate nei giudizi suddetti. A questo proposito le Sezioni unite, con le citate ordinanze del 2010, hanno evidenziato che, investita della questione relativa alla perdurante vigenza di tali disposizioni, che non sono state aggiornate in seguito all’abolizione del giudice unico di primo grado, questa Corte (v. Cass., S.U., 2 luglio 2008 n. 18036. ord.) aveva già statuito che le controversie che, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 c.p.c. ed al D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 244 di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del cd. foro erariale di cui all’art. 25 c.p.c. e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 dovendosi ritenere implicitamente abrogato in parte qua il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 – che stabiliva l’inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore – per incompatibilità, non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno; ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell’impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l’intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa. Alla luce di questo precedente, dal quale non vi era ragione di dissentire, le Sezioni unite del 2010 hanno ritenuto che l’esenzione dal foro erariale, per le cause qui in considerazione, derivava ab origine non dall’essere stabilita la competenza per materia del pretore, ma quella per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, per un’esigenza di prossimità rimasta attuale anche dopo la soppressione delle preture: perciò questa Corte ha ritenuto che l’esenzione suddetta non è venuta meno per il campo delle sanzioni amministrative. Pur riferendosi espressamente l’affermazione soltanto al primo grado, essa può, senz’altro, essere estesa anche all’appello. I due commi dell’ari. 7 del testo unico in questione sono, infatti, strettamente collegati, poichè il secondo fa riferimento esclusivamente ai giudizi suddetti, menzionati nell’altro, nel cui ambito non sono comprese le cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, che sono comunque esenti dalla regola del foro erariale. Ad esse risultano pertanto inapplicabili le due disposizioni suddette, che a tale regola apportano una deroga e che ne ripristinano l’operatività, rispettivamente per il primo e il secondo grado di giudizio.

Pertanto, alla stregua delle suddette argomentazioni adottate dalle Sezioni unite nelle richiamate ordinanze nn. 23285 e 23286 del 2010 (alle quali ci si conforma in questa sede), deve concludersi per la manifesta fondatezza del richiesto regolamento di competenza d’ufficio, dovendosi affermare la sussistenza della competenza in appello del Tribunale di Chiavari, al cui Circondario apparteneva la circoscrizione del Giudice di pace di Sestri Levante quale autorità giudiziaria territorialmente competente per il giudizio di primo grado”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, non potendo trovare seguito le deduzioni operate dall’Avvocatura erariale nella depositata memoria difensiva in virtù delle complessive valutazioni ermeneutiche compiute dalle Sezioni unite nelle richiamate ordinanze del 2010;

che, pertanto, il proposto regolamento di competenza d’ufficio deve essere accolto, con conseguente affermazione della competenza territoriale dei Tribunale di Chiavari a decidere in grado di appello la controversia in questione, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza. Allo stesso Tribunale è demandata anche la regolamentazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il proposto regolamento di competenza d’ufficio;

dichiara la competenza del Tribunale di Chiavari, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza e che provvederà anche sulla spese della presente fase.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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