Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23462 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.06/10/2017),  n. 23462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18179-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ODEON DONNA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 124/38/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 9 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 18898/38/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della Odeon Donna srl contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che, delimitato l’oggetto del processo al ritardato pagamento della prima rata dovuta per il beneficio della rateizzazione del suo debito per IVA e sanzioni relativo a detta annualità, revocato con l’atto esattivo impugnato, tale ritardo, come eccepito in prime cure dalla società contribuente, doveva considerarsi insussistente per effetto della previsione di cui alla D.L. n. 222 del 1994, art. 6, comma 8, posto che in virtù di tale previsione il pagamento de quo è stato eseguito il primo giorno non festivo successivo essendo quello di scadenza un sabato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione 1′ Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

La società intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, D.L. n. 222 del 1994, art. 6, comma 8, poichè la CTR ha fatto applicazione della previsione normativa di cui a questa seconda disposizione legislativa, pur non essendo stato convertito il decreto legge che la conteneva e dovendosi perciò comunque applicare le previsioni normative di cui alla prima disposizione legislativa.

La censura è fondata.

Pacifico che il D.L. n. 222 del 1994 non è stato convertito e che la salvaguardia degli effetti realizzatisi medio tempore dalla sua entrata in vigore non può riguardare il debito fiscale in oggetto, evidente ne risulta sia la falsa applicazione della disposizione legislativa di cui all’art. 6, comma 8, del decreto medesimo sia quindi la falsa (omessa) applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, comma 4, nella versione vigente ratione temporis, non prevedendo tale disposizione legislativa alcuna distinzione tra omessi ovvero ritardati pagamenti di una sola rata ai fini della decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario della società contribuente va respinto.

Le spese dei gradi di merito, tenuto conto dell’esito favorevole per la società contribuente e della sua mancata costituzione in appello, quindi dell’alterno esito delle fasi processuali, possono essere compensate.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della società contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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