Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23461 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. I, 26/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 26/10/2020), n.23461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7603/2019 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Luca Zuppelli, giusta procura speciale unita all’atto di

rinuncia al ricorso per cassazione depositato in data 6 marzo 2020;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimato –

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato il 15/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/9/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto depositato in data 15 gennaio 2019 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da O.G., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e ss. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso O.G. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il ricorrente ha depositato in data 6 marzo 2020 un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e da un nuovo difensore munito di procura speciale;

tale atto non risulta però essere stato ritualmente notificato alla controparte costituita;

l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non sia idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Cass. 14782/2018);

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

va dato atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; infatti la ratio della norma deve essere individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta (Cass. 13636/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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