Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23460 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. I, 26/10/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10222/2019 proposto da:

D.M.S., elettivamente domiciliato presso l’avv. DAMIANO

Fiorato, il quale lo rappres. e difende, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.M.S., cittadino della (OMISSIS), propose ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale, di diniego della domanda di protezione internazionale, innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto emesso l’8.2.19, l’ha rigettato, osservando che: il ricorrente aveva reso un racconto credibile circa la regione di sua provenienza e le sue condizioni sociali, mentre era inattendibile il racconto relativo ai presupposti della lamentata persecuzione, ovvero ai gravi timori in caso di rimpatrio (avendo l’istante narrato di aver lasciato la (OMISSIS) nel 2015 per il timore di contrarre l’ebola della cui epidemia fu annunciata l’estinzione nell’agosto del 2014); pertanto, non erano emersi concreti pericoli di persecuzione; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, essendo esclusi il rischio di trattamenti degradanti o inumani, per l’inattendibilità del ricorrente, ovvero una situazione di generalizzata violenza derivante da conflitto armato, come desumibile dai report internazionali acquisiti; non ricorrevano i presupposti del riconoscimento della protezione umanitaria, in mancanza di condizioni individuali di vulnerabilità, non essendo a tal fine sufficiente lo svolgimento di attività formativa e lavorativa.

D.M.S. ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), nonchè contraddittoria e illogica motivazione, non avendo il Tribunale assolto il proprio onere di cooperazione istruttoria in ordine ai presupposti della protezione internazionale e sussidiaria, rigettando il ricorso unicamente sulla base della ritenuta inattendibilità del ricorrente.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto le condizioni temute e sofferte per il proprio credo religioso, nonchè le plurime condizioni di vulnerabilità del ricorrente avrebbero legittimato il permesso umanitario.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione, riguardo alla condizione di vulnerabilità del ricorrente e alla sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali tra paese d’origine e quello d’accoglienza.

Il primo motivo, riguardo alla protezione internazionale e sussidiaria ex art. 14, lett. b), è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente circa le ragioni che l’avevano indotto a lasciare il paese d’origine, mentre ha escluso la fattispecie di cui all’art. 14, lett. c sulla base dell’esame dei report internazionali (non contestati), fattispecie per la quale, dunque, (contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente) sono stati esercitati i poteri istruttori ufficiosi.

Va altresì osservato che, in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass., n. 15794/19; n. 17069/18).

Nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, emergendo piuttosto dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente che non sussistevano pericoli di persecuzione nel caso di rimpatrio, essendo egli partito dalla (OMISSIS) per timore di contrarre l’infezione da ebola.

La doglianza relativa al vizio di motivazione è invece inammissibile perchè relativa a fattispecie non applicabili ratione temporis.

Il secondo e terzo motivo – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono del pari inammissibili in quanto il ricorrente non ha allegato condizioni individuali specifiche di vulnerabilità; in particolare, il riferimento al credo religioso quale motivo di discriminazione appare anche nuovo, in quanto non introdotto nel corso del giudizio innanzi al Tribunale, mentre l’attività lavorativa, di per sè, non costituisce elemento sufficiente per legittimare il permesso umanitario.

Infine, la doglianza relativa al vizio di motivazione è inammissibile perchè relativa a fattispecie non applicabile ratione temporis.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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