Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23460 del 20/09/2019
Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24071/2018 proposto da:
B.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta Udassi
del foro di Sassari (PEC elisabetta.udassi.pec.it) elettivamente
domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro
tempore,domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 26-6-2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal
cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
B.A. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della corte d’appello di Cagliari che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;
il ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo (violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8) si censura il giudizio reso dalla corte d’appello sulla credibilità personale del richiedente, assumendo che lo stesso non sarebbe motivato;
col secondo motivo (violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, della L. n. 39 del 1990, art. 1, art. 115 c.p.c., e omesso esame di fatto decisivo) si censura la sentenza per aver omesso di reperire informazione aggiornate sulla situazione del Senegal, paese di provenienza del richiedente;
col terzo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8) si censura la sentenza per avere escluso i presupposti della protezione sussidiaria;
il ricorso è inammissibile;
i motivi, unitariamente esaminabili per connessione, non sono infatti calibrati sulla specifica ratio della sentenza, la quale – a prescindere dalla valutazione di genericità e di conseguente scarsa credibilità del racconto ha rigettato la domanda di protezione sul rilievo che dalle stesse dichiarazioni del richiedente era emerso che la scelta di lasciare il Senegal era stata determinata da motivi di ordine puramente economico (la scarsità di risorse) e familiare (l’ostilità dei propri concittadini);
del tutto irrilevante è, in simil guisa, invocare il dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento della situazione interna del paese di provenienza, giacchè tale dovere implica pur sempre che i fatti costitutivi del diritto azionato siano coerentemente allegati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (v. Cass. n. 27336-18); la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica in sè doversi dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19).
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
P.Q.M.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019