Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23460 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 17/11/2016), n.23460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16946/2014 proposto da:

D.C.C., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CARMELO TRIOLO, giusta procura speciale al margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FLLI COSTANZO SPA, in persona del Commissario pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORTE DI CASSAZIONE PIAZZA

CAVOUR, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO GIUSEPPE

TOMASELLI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 950/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

5/4/2013, depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che D.C.C. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Catania ha rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza di accoglimento della domanda, proposta dalla Amministrazione straordinaria della F.lli Costanzo s.p.a., di revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, di una serie di pagamenti effettuati all’odierno ricorrente dalla stessa società durante il periodo sospetto a titolo di corrispettivo per forniture di carburante; che l’intimata Amministrazione straordinaria, in persona dei commissari liquidatori, resiste con controricorso;

considerato che con l’unico articolato motivo il D.C. denuncia: a)la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe ritenuto sussistere la conoscenza dello stato di insolvenza in capo allo stesso ricorrente sulla base di una errata valutazione degli elementi indiziari, avendo considerato quelli forniti dallo stesso D.C. inidonei a porre in dubbio la sua consapevolezza dello stato di insolvenza della F.lli Costanzo s.p.a. al momento dei pagamenti in questione; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il mancato esame da parte della corte catanese di articoli di stampa locale dai quali emergevano notizie di segno contrario a quelle riportate dalla stampa nazionale richiamata in sentenza;

ritenuto che la doglianza riguardante la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2 e artt. 2727 e 2729 c.c., appare inammissibile in quanto si risolve in una mera contestazione delle valutazioni espresse dal giudice del merito e nella sollecitazione di un diverso apprezzamento del materiale probatorio, laddove, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che come tale sfugge al controllo di legittimità, salvo il vizio di motivazione (cfr. ex multis: Cass. nn. 8827/11, 2557/08, 21745/06, 1216/06, 2431/04, 298/82, 27/82);

che d’altra parte inammissibile appare, tanto più alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie applicabile ratione termporis), anche la critica alla motivazione puntualmente espressa nella sentenza impugnata circa gli elementi di controprova offerti dall’odierno ricorrente, non risultando dal ricorso (tantomeno dalla sentenza impugnata) se ed in quale luogo del giudizio di merito siano stati acquisiti al dibattito processuale gli articoli di stampa ai quali il ricorso fa riferimento, senza peraltro neppure indicare (come richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) la loro collocazione negli atti di causa, nè produrli insieme con il ricorso a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, esaminate le difese delle parti (il ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa), condivide integralmente le considerazioni espresse nella relazione. Alle quali ritiene solo di aggiungere – viste le contestazioni espresse dal ricorrente in memoria con riguardo al rilievo della inammissibilità del motivo concernente l’omesso esame di alcuni articoli di stampa – il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro introduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare contestualmente in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Di qui il rilievo dell’inammissibilità, alla quale solo tardivamente (oltre che genericamente, con riguardo al giudizio di appello) il ricorrente ha inteso porre rimedio nella memoria da ultimo depositata ex art. 378 c.p.c..

Si impone dunque la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese di questo giudizio, in Euro 3200,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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